SERVIZO MUD 2026

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.53 del 5 marzo 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.
Se l’Azienda produce o gestisce rifiuti, qui le info da sapere: chi deve presentare il MUD 2026, entro quando, cosa cambia rispetto agli anni scorsi e quali rischi se non si rispetta la scadenza.

Cos’è il MUD 2026

Il MUD 2026 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – è la dichiarazione annuale con cui imprese, enti e operatori comunicano alle Camere di Commercio i dati relativi ai rifiuti prodotti o gestiti nell’anno precedente. Le dichiarazioni presentate nel 2026 si riferiscono quindi ai dati dell’anno 2025.

È uno degli adempimenti ambientali più importanti per le aziende soggette alla normativa sui rifiuti.

Scadenza MUD 2026: quando si presenta
La scadenza per la presentazione del MUD 2026 è fissata al 3 luglio 2026.
Il termine è calcolato in 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (5 marzo 2026), ai sensi dell’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70.

Chi deve presentare il MUD 2026

Sono obbligati alla presentazione del MUD 2026:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

  • Chi effettua a titolo professionale mansioni coinvolte nella raccolta e nel trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza possesso;
  • Imprese ed enti che lavorano per recuperare e smaltire i rifiuti;
  • Imprese produttrici iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese con oltre dieci dipendenti che sono produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da attività industriali, da attività artigianali e dal recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi dati da trattamenti delle acque e da abbattimento dei fumi.
  • Si sottolinea, inoltre, che la normativa vigente obbliga le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché quelle che esercitano attività nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 sono obbligate a presentare il MUD, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Chi tratta veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali

3. Comunicazione Imballaggi

  • CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221.
  • Aziende che trattano rifiuti di imballaggio

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti che gestiscono i RAEE che rientrano nel campo di applicazione del Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

  • Soggetti responsabili della gestione dei rifiuti

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Aziende produttrici di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento

Chi è esonerato dal MUD 2026

Non tutti i produttori di rifiuti sono obbligati. Sono esonerati dalla presentazione del MUD 2026:

  • Le imprese con meno di 10 dipendenti che producono esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi
  • Gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo inferiore a 8.000 €
  • Le attività di cura della persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori)

Attenzione: l’esonero dal MUD 2026 decade completamente se l’azienda produce anche una sola tipologia di rifiuto speciale pericoloso, indipendentemente dalla quantità.

Le novità del MUD 2026: cosa cambia

Le modifiche introdotte nel MUD 2026 hanno un filo conduttore preciso: allineare il modello al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, entrato pienamente in vigore nel febbraio 2026.

Scheda AUT aggiornata

Le tipologie di autorizzazioni nel MUD 2026 sono state riviste per essere coerenti con quelle previste nel RENTRI. Chi gestisce autorizzazioni ambientali deve verificare che i propri dati siano allineati.

Nuova terminologia sullo stato fisico dei rifiuti

Nel MUD 2026, la Scheda RIF e la Comunicazione semplificata adottano le stesse definizioni del RENTRI. Un dettaglio tecnico che può generare errori di compilazione se non lo si conosce.

Obbligo di conservazione dei calcoli in sede

Il MUD 2026 chiarisce che i calcoli effettuati dagli operatori devono essere conservati presso l’unità locale, in coerenza con quanto già previsto dal RENTRI. Un obbligo documentale concreto da non sottovalutare.

“Aggregati riciclati” diventa “aggregati recuperati”

La Scheda Materiali Secondari del MUD 2026 recepisce la nuova definizione introdotta dal DM 127/2024 sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Particolarmente rilevante per chi opera nel settore edile.

Eco-compattatori: finalmente una sezione dedicata

Nel MUD 2026 la Scheda RU introduce per la prima volta una voce specifica per la raccolta selettiva tramite eco-compattatori. Un segnale chiaro della direzione in cui si muove la normativa ambientale

MUD 2026 e RENTRI 

Il MUD 2026 segna un punto di svolta nel rapporto tra dichiarazione ambientale e tracciabilità digitale dei rifiuti.

A partire dal 2027, il RENTRI fornirà alle aziende un MUD precompilato, con i dati già integrati grazie alla tracciabilità digitale. Chi ha gestito correttamente il RENTRI durante il 2026 si troverà la dichiarazione già pronta.

Sanzioni MUD 2026: cosa rischi se non rispetti la scadenza 

Non presentare il MUD 2026 entro il 3 luglio 2026 espone a sanzioni amministrative.

  • Presentazione tardiva entro 60 giorni (entro il 1° settembre 2026 circa): è possibile accedere a una sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso
  • Presentazione oltre i 60 giorni o omissione: sanzione piena, che può arrivare a diverse migliaia di euro in base alla gravità e alla tipologia di rifiuti

Come prepararsi al MUD 2026: la checklist

  1. Verificare se si è obbligati: controllo dei codici CER dei rifiuti prodotti e la presenza di eventuali rifiuti pericolosi
  2. Raccogliere i dati 2025: registri di carico e scarico, formulari FIR, movimentazioni
  3. Verificare la coerenza con il RENTRI: i dati del MUD 2026 devono essere allineati con quanto registrato sul portale
  4. Controllare le novità del modello: schede aggiornate, nuova terminologia, obblighi documentali

COSTI

Si ricorda che l’associazione, come ogni anno, eroga il servizio MUD per tutti gli associati e non a prezzi molto vantaggiosi.

Chi fosse già interessato al servizio può contattarci ai riferimenti dell’Associazione.

Il servizio per la compilazione del modello MUD, per i produttori iniziali, verrà espletato ai costi di seguito riportati:

  • per la compilazione del modello MUD con una scheda rifiuto: 125,00 € + IVA
  • per ogni scheda successiva alla prima 37,00 € + IVA

Agli importi di cui sopra, verranno esposti in fattura ulteriori 10,00€ corrispondenti ai diritti di segreteria anticipati per l’invio telematico alla CCIAA.

Per le aziende non rientranti nella categoria produttori iniziali verrà effettuato un preventivo su richiesta.

Elenchiamo di seguito la documentazione necessaria:

  • Fotocopia della parte anagrafica della denuncia presentata lo scorso anno sulla quale verranno evidenziate eventuali variazioni ( es.: numero dipendenti, ecc).
  • Fotocopia leggibile in ogni sua parte delle pagine del Registro di carico e scarico (relative a tutte le tipologie di rifiuti) di tutte le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
  • Fotocopia leggibile in ogni sua parte dei formulari relativi ai movimenti di scarico effettuati nel corso del 2025 (la copia recante il peso verificato a destino dallo smaltitore/recuperatore).
  • Giacenza al 31/12/2025 di ogni tipologia di rifiuto.

Per permettere la corretta lavorazione vi preghiamo di inviare tutta la documentazione a info@api.varese.it