SICUREZZA E SMART WORKING: AL VIA LE SANZIONI PER L’OMESSA INFORMATIVA. IL PUNTO SULLA LEGGE PMI

Dal 7 aprile 2026, l’obbligo di fornire l’informativa scritta sulla salute e sicurezza ai lavoratori in modalità agile diventa perentorio. Per i datori di lavoro inadempienti scattano sanzioni penali e ammende fino a 7.500 euro.

L’evoluzione del lavoro agile in Italia compie oggi un ulteriore passo sul piano normativo e sanzionatorio. Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. n. 34/2026), la tutela della salute e della sicurezza nei contesti di smart working non è più solo un principio deontologico o una prassi gestionale, ma un obbligo rigorosamente presidiato dal legislatore.

Il nuovo regime sanzionatorio

La principale novità introdotta dalla Legge n. 34/2026 risiede nell’introduzione di un apparato sanzionatorio specifico per la violazione dell’obbligo di informativa, già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017 ma finora privo di una deterrenza penale e amministrativa diretta.

A partire dal 7 aprile 2026, i datori di lavoro che non trasmetteranno l’informativa scritta ai dipendenti in smart working e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rischiano:

  • L’arresto da due a quattro mesi;
  • Ammende pecuniarie fino a circa 7.500 euro.

L’intervento normativo riflette la volontà di rafforzare la prevenzione in contesti dove il controllo diretto del datore di lavoro è necessariamente limitato dalla natura stessa della prestazione “agile”, svolta al di fuori dei locali aziendali.

I contenuti dell’informativa: cosa deve indicare l’azienda

Secondo l’approfondimento recentemente pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dal titolo “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle pmi”, l’informativa scritta deve essere fornita con cadenza almeno annuale.

Il documento non deve essere una mera formalità burocratica, ma uno strumento operativo che indichi con chiarezza:

  1. Rischi Generali e Specifici: Le criticità connesse alla prestazione resa in ambienti diversi da quelli aziendali.
  2. Utilizzo dei Videoterminali: Corretto set-up della postazione di lavoro per prevenire l’affaticamento visivo.
  3. Ergonomia e Postura: Indicazioni per evitare problematiche muscolo-scheletriche derivanti da postazioni non idonee.
  4. Rischi Psicosociali: Una particolare attenzione deve essere rivolta allo stress lavoro-correlato, legato spesso alla difficoltà di disconnessione e all’isolamento sociale.

La responsabilità del Datore di Lavoro

L’articolo 22 della Legge n. 81/2017 rimane il pilastro della disciplina: il datore di lavoro è il garante ultimo della salute e della sicurezza del lavoratore, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione viene eseguita. La nuova Legge sulle PMI non fa che rendere questo principio “armato”, sottolineando che la distanza fisica non esime l’impresa dal dovere di informazione e prevenzione.

Per maggiori informazioni: amanda.bascialla@api.varese.it