Conai: procedura semplificata per espositori di merci

Conai ha deliberato una procedura semplificata, che avrà effetto dal 1° luglio 2016, relativa al contributo per gli “Espositori di merci”.

Rientrano nell’obbligo di applicazione del contributo Conai:

  • gli espositori destinati ad arrivare pieni di merci nel punto vendita;
  • gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita.

Non sono da assoggettare a contributo Conai:

  • gli espositori destinati ad arrivare vuoti nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel punto precedente;
  • gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri componenti d’arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.

Il contributo Conai si applica al momento della “prima cessione”.

Se il produttore di questi articoli in quel momento non ha sufficienti elementi per classificare gli espositori nell’una o nell’altra casistica, dovrà farsi rilasciare dal cliente una specifica attestazione, il cui facsimile è stato predisposto da Conai e allegato alla circolare 3 dicembre 2015.