Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016, n. 249, è entrato in vigore dal 24.10.2016, il DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.

In particolare il Decreto prevede:

  • la soppressione di Equitalia a decorrere dall’1.7.2017;
  • l’introduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;
  • l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
  • la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”;
  • la definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015;
  • la riapertura fino al 31.7.2017 della voluntary discoslure.

 

SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2

A decorrere dall’1.7.2017:

  • è prevista la soppressione di Equitalia;
  • l’attività di riscossione è affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

È differito al 31.5.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia.

 

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1

Con la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017).

 

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2

Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili /trimestali).

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.

 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede, infine, l’attribuzione di un credito d’imposta (“una sola volta”) finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale.

Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000.

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018;
  • va indicato “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il
  • costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta
  • successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo”.

In caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a € 50.

L’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5.000 a € 50.000.

 

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

A decorrere dal 2017 sono soppressi:

  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
  • i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

A partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione “black list”.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98:

  • è confermato che la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;
  • è previsto che la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi, va presentata entro il 30.4.

 

MODIFICHE DISCPLINA DEI DEPOSITI IVA – Art. 4, comma 7

A decorrere dall’1.4.2017, non è più prevista la limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraUE, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell’art. 50-bis, DL n. 331/93.

Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l’operatore sia nazionale / UE / extraUE.

Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l’imposta:

  • è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione;
  • è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod.
  • F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).

In capo al soggetto che effettua l’estrazione è prevista l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti.

È possibile effettuare l’estrazione senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.

Le modalità attuattive delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Art. 5

Per effetto della modifica dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98 viene integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

In particolare il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor reddito o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito.

Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l’utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal nuovo comma 6-bis dell’art. 8, DPR n. 322/98.

In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 57,

DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a favore” del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito IVA.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – Art. 6

È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015.

In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

 

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE
  • Euratom e l’IVA riscossa all’importazione;
  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il 21.1.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);
  • utilizzando la modulistica all’uopo predisposta che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agente
  • della riscossione.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate,

sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

 

RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE – ART. 7

Con l’introduzione del nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90 è disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure” applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.

La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

  • non abbia già presentato in precedenza l’istanza, anche per interposta persona;
  • non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.