Gli acconti di imposta per il 2016

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2016.

L’acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

  • metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2015;
  • metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2016 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l’avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell’acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell’anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%.

Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap vige l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali.  In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.