Formaldeide, linea guida regionale per la stima e gestione del rischio

Informiamo che è stata pubblicata la “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa”.

In particolare la linea guida, oltre ad un’approfondita trattazione relativa all’esposizione professionale da fomaldeide ed ai settori lavorativi interessati, riporta al capitolo 8 le “Considerazioni per una gestione razionale del problema”. In tutte le attività lavorative nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario della lavorazione, in caso di impossibilità di sostituzione della formaldeide con agenti meno pericolosi, si considerano gli operatori a potenziale rischio di esposizione ed è indispensabile procedere ad una misura utilizzando tecniche e modalità di campionamento e analisi in conformità alle Norme UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98.

Si individuano i seguenti valori soglia:

  • 369 mg/m3: valore limite da non superare;
  • 184 mg/m3: livello di azione;
  • 1 mg/m3: valore di riferimento.

Tali valori determinano quindi tre fasce di frequenza delle misurazioni definite dalla UNI 689:

  1. concentrazione di formaldeide aerodispersa pari o inferiori a 0.1 mg/m3: monitoraggio triennale (come previsto dall’art. 236, comma 5, d.lgs. 81/2008);
  2. concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0.1 mg/m3e 0.184 mg/m3: l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane;
  3. concentrazione di formaldeide aerodispersa compresa tra 0.184 mg/m3e 0.369 mg/m3: l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane.
    A concentrazioni di formaldeide aerodispersa > 0.369 mg/m3 si considerano i lavoratori esposti secondo il Titolo IX Capo II d.lgs. 81/2008 “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” e si applicano quindi tutte le previsioni relative alla sorveglianza sanitaria ed al registro degli esposti.

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