Decreto fiscale collegato alla manovra 2017

Rif. normativi: Decreto legge n. 193 del 22/10/2016, pubblicato in GU n. 249 del 24/10/2016.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24/10/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto collegato alla manovra 2017 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale.

Tra i provvedimenti più rilevanti si segnalano:

  • l’obbligo dal 2017 di da parte dei soggetti passivi IVA della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Le scadenze per presentare le comunicazioni trimestrali saranno: 31/5 -31/8 -30/11 -28/2. Quindi dal 2017 non dovrà più essere inviato lo Spesometro con il modello di Comunicazione polivalente.
  • La Dichiarazione Iva relativa al 2016 deve essere presentata entro il 28/2/2017.
    Le Dichiarazioni Iva relative al 2017 e alle annualità successive dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
  • L’obbligo dal 2017 di da parte dei soggetti passivi IVA della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A, entro gli stessi termini. A partire dal 2017 i soggetti passivi Iva avranno l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, anche se a credito. L’invio della comunicazione avrà cadenza trimestrale anche per i soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche Iva con periodicità mensile. La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dovrà essere spedita alle seguenti scadenze: 31/5 -31/8 -30/11-28/2.
  • La possibilità di utilizzazione in compensazione l’eventuale credito discendente dalla dichiarazione integrativa a favore (Modello Unico, Dichiarazione Irap, Modello 770), anche nell’ipotesi di presentazione della stessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo: la compensazione del credito è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. La presente disposizione non è ammessa per la dichiarazione annuale IVA.
  • La possibilità di definire in modo agevolato i carichi inclusi in ruoli (con esclusione delle sanzioni), attraverso il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, delle somme a titolo di capitale e interessi unitamente alle somme a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso spese per procedure esecutive e notifica cartelle di pagamento (rottamazione delle cartelle).
  • Dal 1/1/2017 sarà abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.
  • A partire dalle comunicazioni relative al 2017 sarà abolito l’obbligo di invio della comunicazione delle operazioni Iva con operatori aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list, che doveva essere assolto tramite la compilazione del quadro BL della Comunicazione polivalente. La comunicazione relativa al 2016, da inviare nel 2017, sarà quindi l’ultima in riferimento a tale obbligo.
  • A partire dal 1/1/2017 non devono più essere inviati i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni comunitarie ricevute.
  • La riapertura dei termini per la collaborazione volontaria (cd. Voluntary disclosure).
  • La soppressione dal 2017 delle società del Gruppo Equitalia.