CASO DI COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI

L’ Inps con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018 illustra le modalità di fruizione della riduzione contributiva, prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i premi di produttività del settore privato.

L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.
Precisamente sopprime il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:
a) una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
b) l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
c) la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

Istruzioni per i datori di lavoro
L’aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno ad operare sulla contribuzione residua dovuta ed inoltre l’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa).
Altresì, alla luce della decontribuzione IVS e della collegata indicazione normativa ai fini del calcolo pensionistico, il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.
Resta dovuta anche la contribuzione ai Fondi di solidarietà previsti dagli articoli 26 e seguenti del D.lgs n. 148/2015, in quanto ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo le disposizioni relative agli sgravi contributivi non si applicano ai contributi di finanziamento a tali Fondi.
Si evidenzia che l’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018). A tal fine il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017.
Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.