DEFINITE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL BONUS “FORMAZIONE 4.0”

Rif.Normativi
– Art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017
– DM 4.5.2018

Come noto, la Finanziaria 2018 ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano spese in specifiche attività di formazione finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.

L’agevolazione in esame:

  • spetta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per
    il periodo occupato nella formazione;
  • è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per le citate attività di formazione pattuite
    nell’ambito di contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese (quindi, in generale, dal 2019).

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AGEVOLABILI
Come previsto dall’art. 3 del citato Decreto sono agevolabili le spese sostenute dall’impresa per attività di formazione del personale dipendente (anche con contratto a tempo determinato / di apprendistato) volte ad acquisire / consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano nazionale “Industria 4.0”, ossia:
• big data e analisi dei dati;
• cloud e fog computing;
• cyber security;
• simulazione e sistemi cyber-fisici;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione / realtà virtuale (RV) / realtà aumentata (RA);
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo macchina;
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
• internet delle cose e delle macchine;
• integrazione digitale dei processi aziendali;

applicate nei seguenti ambiti aziendali (Allegato A, Finanziaria 2018, di seguito riportato):
• vendita e marketing;
• informatica;
• tecniche / tecnologie di produzione.

Le predette attività formative sono agevolabili a condizione che:

  • il legale rappresentante dell’impresa rilasci al dipendente un’apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito aziendale di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate dal dipendente a seguito di tali attività.
  • l’attività di formazione erogata da soggetti esterni sia commissionata a soggetti accreditati alla formazione.
  • l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa devono essere certificati
  • il relativo svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali / territoriali depositati presso il competente Ispettorato del Lavoro;

Proprio in merito a quest’ultimo punto, in sostanza sarà necessario condividere il programma formativo con le parti sociali datoriali e sindacali.
Confapi Varese per agevolare le sue aziende in questo aspetto, ha sottoscritto un accordo quadro con le sigle sindacali del territorio (CGL CISL E UIL).

L’accordo permetterà alle aziende di ottenere così l’ok al corso necessario per l’ottenimento del credito d’imposta, semplicemente inviando in Associazione il proprio precorso formativo completo di programma dettagliato.
L’associazione lo condividerà con la commissione appositamente creata in funzione del Bonus Formazione 4.0, una volta verificatone la congruità del programma formativo con quanto previsto dal decreto, l’azienda potrà svolgere il corso ottenendo poi l’agevolazione prevista.

Ricordiamo, inoltre, che la società di servizi dell’Associazione è ente accreditato alla formazione in Regione Lombardia e presso i maggiori fondi interprofessionali, pertanto ha i requisiti richiesti dal decreto per l’erogazione dell’attività formativa oggetto del bonus fiscale.

Accordo sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil e Confapi Varese. Credito d’imposta del 40% sugli investimenti in formazione.

Per informazioni: sara.beverina@api.varese.it