L’utilizzo del credito IVA 2016

Rif. normativi:

  • Art. 10, DL n. 78/2009
  • Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 15.1.2010, n.1/E; 12.3.2010, n. 12/E; 3.6.2010, n. 29/E e 19.9.2014, n. 17/E

 

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2016, risultante dal mod. IVA 2017, incontra le seguenti limitazioni in base all’ammontare dello stesso:

  • fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”;
  • superiore a € 5.000, richiede la presentazione del mod. IVA 2017. La compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Considerato che il mod. IVA 2017 va presentato in forma autonoma entro il 28.2.2017, il credito per importi superiori a € 5.000 può essere utilizzato dal 16.3.2017;
  • superiore a € 15.000, richiede la presentazione del mod. IVA 2017 con apposizione del visto di conformità.

Va sottolineato che l’aumento del limite da € 15.000 a € 30.000 (disposto dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2017), riguarda esclusivamente la richiesta di rimborso del credito IVA.

 

Utilizzo in compensazione del credito IVA 2016

A seconda dell’ammontare del credito IVA 2016 utilizzato possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all’importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all’utilizzo dello stesso). Utilizzo fino a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali, non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

Utilizzo fino a € 15.000 (*) – La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale), è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. Utilizzo superiore a € 15.000 (*) – La dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

(*) L’importo è aumentato a € 50.000 a favore delle “start up” innovative di cui all’art. 25, DL n. 179/2012 come previsto dall’art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015

 

Modalità di presentazione del Mod. F24

Si rammenta che i soggetti titolari di partita IVA devono rispettare le seguenti regole.

  • F24 “a zero” Va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
  • F24 “a debito” Con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking).

Inoltre per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA annuale / trimestrale di importo annuo superiore a € 5.000 è necessario utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

 

Presentazione della dichiarazione annuale IVA

Come sopra accennato, l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2016 per importi superiori a € 5.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2017.

Dal 2017, a seguito della soppressione:

  • della Comunicazione dati IVA;
  • della dichiarazione unificata (redditi + IVA);

il mod. IVA 2017 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma dall’1.2 al 28.2.2017.

La presentazione del mod. IVA 2017 nel mese di febbraio consente al contribuente di effettuare la compensazione del credito IVA 2016, per importi superiori a € 5.000, dal 16.3.2017. Si rammenta che è considerata “valida” la c.d. “dichiarazione tardiva”, ossia la dichiarazione presentata (per la prima volta) entro 90 giorni dal termine previsto. Con riguardo al mod. IVA 2017 la dichiarazione tardiva può essere inviata entro il 29.5.2017. Ciò richiede il versamento della sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97 (codice tributo 8911).

Anche alla dichiarazione tardiva risultano applicabili le limitazioni sopra esaminate in merito all’utilizzo del credito IVA. Pertanto, in caso di presentazione del mod. IVA 2017 tardivo, ad esempio, il 27.4.2017 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2016 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato dal 16.5.2017.

 

Residuo credito IVA 2015

Il residuo credito IVA 2015 risultante dal mod. IVA 2016 può essere utilizzato nel 2017 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2015) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2017. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2016. Ciò trova applicazione fino all’importo di € 15.000 per il credito IVA 2015 non “certificato”, mentre “senza limiti” per il credito IVA 2015 “certificato”. Come sopra accennato, la soppressione dal 2017 della possibilità di inviare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi entro il 30.9, si traduce nella riduzione dell’intervallo nel quale è possibile utilizzare nel 2017 il credito IVA 2015 (di fatto, è limitato a gennaio – febbraio 2017).

 

Residui crediti trimestrali 2016

Come noto in presenza delle specifiche condizioni è consentito utilizzare in compensazione / richiedere a rimborso il credito IVA trimestrale tramite il mod. IVA TR.

Quanto sopra esposto con riferimento alla “rigenerazione” del credito in dichiarazione annuale si verifica anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2016 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato nel 2016.