Regolarizzazione della formazione sulla sicurezza

Si comunica che entro l’11 gennaio 2017 per alcuni lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), formati prima del 11 gennaio 2012 con formazione riconosciuta, scade il termine per completare gli aggiornamenti richiesti dalla normativa.

La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti e per datori di lavori autonominatisi RSPP è regolamentata dagli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011, adottati ai sensi degli art. 34 e 37 del TU sicurezza. Entrambi gli accordi sono entrati in vigore l’11 gennaio 2012 e hanno stabilito che la formazione venga costantemente aggiornata.

Sono previsti aggiornamenti periodici, da ripetere ogni 5 anni, preferibilmente distribuiti nell’arco del quinquennio e della durata di:

  • 6 ore per lavoratori, dirigenti e preposti;
  • 6 ore (rischio basso), 10 ore (rischio medio), 14 ore (rischio alto) per datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP.

Non tutti i lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavori – RSPP formati prima dell’11 gennaio 2012 devono completare l’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017, per alcuni la scadenza è già passata. Si tratta dei:

  • datori di lavoro nominatisi come RSPP prima del 31/12/1996, che dovevano terminare l’aggiornamento entro il 11/1/2014 (punto 7 dell’Accordo 2011, ai sensi dell’art. 34 del Tu sicurezza);
  • lavoratori e preposti formati prima del 11/1/2007 (da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo 2011), che dovevano frequentare l’aggiornamento entro l’11/1/2013 (punto 11 dell’Accordo 2011, ai sensi dell’art. 37 del Tu sicurezza).

Per quanto riguarda le modalità per gli aggiornamenti previsti nei due Accordi del 2011, ricordiamo che è possibile utilizzare la modalità e-learning per tutta la durata.

Inoltre, in virtù delle disposizioni introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016:

  • l’aggiornamento potrà essere espletato mediante la partecipazione a seminari o convegni per il 50% del monte ore previsto, senza alcun vincolo nel numero dei partecipanti;
  • l’aggiornamento effettuato nella modalità tradizionale (in aula);
  • se l’aggiornamento non viene completato entro la scadenza, la funzione svolta non può essere esercitabile fino a che non venga completato l’aggiornamento.

Infine va evidenziato che i soggetti sopra citati che rientrano nella scadenza dell’11 gennaio 2017, formati prima dell’11 gennaio 2012, dovevano essere in possesso di “formazione riconosciuta” dagli Accordi 2011.

Tale riconoscimento operava in presenza, all’11 gennaio 2012, di alcune condizioni:

  • per i lavoratori e i preposti, se potevano comprovare di aver frequentato una formazione nel rispetto della normativa e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda, durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi;
  • per i dirigenti, se potevano dimostrare di aver svolto una formazione con i contenuti del D.M. 16/01/1997 dopo il 14 agosto 2003 o, in alternativa, con i contenuti conformi al Modulo A per ASPP e RSPP dell’Accordo del 26 gennaio 2006;
  • per i datori di lavoro-RSPP, se si erano nominati entro il 31.12.1996, ai sensi dell’art. 95 del decreto 626/94 o, in alternativa,  se avevano ricevuto la formazione del DM 16.1.1997 o quella dell’Accordo del 26 gennaio 2006.