IL SALDO IMU e TASI 2018

Entro il prossimo 17.12.2018 (il 16.12 cade di domenica) va effettuato il versamento del saldo IMU 2018 E TASI 2018.

A tal fine vanno considerate le aliquote / detrazioni deliberate e in vigore per il 2018 ed in merito si rammenta che la Finanziaria 2018 ha confermato il blocco degli aumenti del carico impositivo

rispetto al 2015 (ferme restando le specifiche esclusioni, quale quella prevista per i Comuni in dissesto finanziario nonché per quelli istituiti a seguito di fusione).

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Per individuare le modalità di determinazione dell’IMU de della TASI dovuta nonché i relativi termini di versamento va fatto riferimento all’art. 9, comma D.Lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale l’IMU va versata “per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero”.

Entrambe vanno versate in 2 rate di pari importo (50%):

  • la prima, a titolo di acconto, entro il 16.6, applicando quanto deliberato ed in vigore per l’anno precedente;
  • la seconda, a titolo di saldo, entro il 16.12, applicando quanto deliberato ed in vigore per l’anno cui si riferisce il tributo.

IMU

Ricordiamo il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione).

In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU è individuato nel proprietario/ titolare del diritto reale sull’immobile.

Il trattamento IMU dell’abitazione principale e relative pertinenze va così individuato:

  • abitazione principale non di lusso esente IMU;
  • abitazione principale di lusso imponibile IMU;

Preme rammentare che ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i suoi familiari hanno sia la residenza anagrafica che la dimora abituale.

Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi:

  • ubicati nello stesso Comune, l’esenzione IMU si applica soltanto ad un immobile;
  • ubicati in Comuni diversi, l’esenzione IMU è applicabile a ciascun immobile in cui risulta la

residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario e dei suoi familiari.

Rendita catastale in presenza dei c.d. “imbullonati”

Come noto, per gli immobili a destinazione speciale / produttiva, di cui alle categorie catastali D ed E, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che valuta(va), oltre alle componenti edilizie, anche le componenti impiantistiche strutturalmente connesse, senza le quali la struttura perderebbe la specifica destinazione d’uso (c.d. “imbullonati”). La Finanziaria 2016 ha previsto che, dall’1.1.2016, dalla stima diretta vanno esclusi i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine i soggetti interessati potevano presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).

 

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è rappresentato dal possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili “come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria”.

Per gli immobili concessi in locazione / comodato si configurano 2 distinte obbligazioni in capo, rispettivamente:

  • all’inquilino / comodatario, tenuto al versamento “nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI”. Se il Comune non ha
  • fissato detta percentuale, la TASI va imputata per il 10% a carico del detentore e per il 90% a carico del proprietario;
  • al proprietario, tenuto a corrispondere la “restante parte” del tributo.

La percentuale a carico del detentore è calcolata sull’imposta complessivamente determinata in capo al proprietario, per cui nel caso in cui l’immobile locato costituisca per il proprietario “seconda casa”, va applicata l’aliquota prevista per detti immobili (la quota a carico del detentore è sempre frazione del totale).

L’autonoma obbligazione del proprietario rispetto a quella del detentore (e viceversa) comporta:

  • l’assenza di solidarietà tra detentore e proprietario con la conseguenza che il Comune non può richiedere il pagamento al proprietario in caso di inadempimento del detentore e viceversa;
  • l’impossibilità, da parte delle parti, di “accordarsi” circa il quantum da corrispondere oppure di effettuare un unico versamento che “libera” entrambi dall’adempimento.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

L’art. 1, comma 14, Finanziaria 2016 riconosce l’esenzione TASI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, esclusa quella di lusso (A/1, A/8 e A/9), così come individuata ai fini IMU.