Sicurezza sul lavoro: novità dal Jobs Act

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, quattro decreti legislativi in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 per la riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act). Uno di questi, il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 introduce alcune modifiche al d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito elenchiamo le principali novità introdotte:

  • Le prime quattro lettere del comma 1, art. 20, riguardano temi “politici” e modificano la composizione ed il funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero della salute, della Commissione Consultiva Permanente e della Commissione per gli interpelli, riducendo di fatto il peso dei rappresentanti delle parti sociali in seno a tali organi.
  • La valutazione dei rischi (art. 28 d.lgs. 81/2008) la lettera e) del d.lgs. 151/2015 stabilisce che l’INAIL in collaborazione con le ASL e gli Organismi paritetici “rende disponibili al datore di lavoro strumenti specialistici e tecnici per la riduzione dei livelli di rischio” e la lettera f) prevede che con decreto del Ministero del Lavoro, da adottarsi previo parere della Commissione Consultiva, “sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi”;
  • Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione e deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del d.lgs. 81/2008 (viene quindi superato il limite dimensionale di 5 lavoratori presente nella precedente versione della norma per tale previsione);
  • Sanzioni relative al mancato invio dei lavoratori a visita medica ed alla formazione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione raddoppiano, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati;
  • Definizione di operatore ex art. 69 d.lgs.81/2008. Rientra in tale nuova definizione non solo il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro ma anche “il datore di lavoro che ne fa uso”. Pertanto, la necessità di abilitazione per gli operatori delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 (quelle per cui la formazione è disciplinata dall’Accordo CSR 22 febbraio 2012), si estende anche ai datori di lavoro, qualora utilizzino tali attrezzature;
  • Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore: rientra in vigore la precedente normativa. Nello specifico riprendono vigore le disposizioni del regio decreto 1331/1926, convertito con modificazioni dalla legge 1132/1926, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.

Copia integrale del Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015:

Al seguente link http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Normativa/Pages/default.aspx è possibile consultare una versione D.lgs. 81/2008 aggiornato con le modifiche di cui sopra, ricordando però che il testo non riveste carattere di ufficialità.