AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO COVID: MISURE IN VIGORE DA OGGI 1 LUGLIO 2022

Il tavolo di lavoro tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali ha siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole, ma non è un “liberi tutti”, considerata anche l’impennata dei contagi di questi giorni.

I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione. Si riporta un estratto e si allega il protocollo completo.

 

  1. INFORMAZIONE
    Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare,
  2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
    Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito
    l’accesso
  3. GESTIONE DEGLI APPALTI
    In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone
    COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente,
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA
    Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare
    del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021-Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
    emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
    È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
    Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 e smi l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente
    obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
  7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
    L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di
    sosta all’interno di tali spazi.
  8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
    Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).
  9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
    Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale.
  10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
    È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino
    delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
  11. LAVORO AGILE
    Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la
    diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
  12. LAVORATORI FRAGILI
    Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
  13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
    Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS