ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI: APPROVATO IL DECRETO LEGGE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 22 del 4 giugno 2021, ha approvato un Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di Assegno temporaneo per figli minori.

Il Decreto Legge prevede misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità.  Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Il testo introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L“Assegno ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 euro annui.

 Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’Isee.

 Se nel nucleo sono presenti più di 2 figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, utilizzando i consueti canali:

  • portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE),
  • Carta nazionale dei servizi (CNS) e Pin Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020;
  • Contact Center Integrato;
  • Enti di Patronato.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.

 

 

Informazioni – Area Welfare, Lavoro e Capitale Umano

Amanda Bascialla – amanda.bascialla@api.varese.it