Autotrasporto conto proprio e conto terzi, bonus accisa sul gasolio

Per i consumi di gasolio effettuati nel terzo trimestre solare 2016 è possibile presentare la dichiarazione per il recupero del bonus a decorrere dal 1° al 31 Ottobre 2016.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel periodo 1° Luglio – 30 Settembre 2016, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito l’entità del beneficio in misura pari a Euro 214,18609 per mille litri di gasolio, invariata rispetto al trimestre precedente.

ATTENZIONE: a seguito della novità introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015 e per il 2016 dai consumi relativi al 2016 gli esercenti possono richiedere il credito d’imposta accisa solo per i veicoli di categoria “Euro 3” o superiore.

Per la predisposizione delle domande-dichiarazioni e la relativa stampa sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadoganemonopoli.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2016), sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Le imprese che scelgono di utilizzare l’importo del credito sorto nel terzo trimestre 2016 in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/97, devono:

  • attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell’Ufficio, OPPURE mediante un’eventuale comunicazione di “convalida” esplicita da parte dell’Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);
  • indicare nel mod. F24 l’importo del credito nella sezione “Erario” con il codice tributo: ” 6740″ (“Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”);
  • utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31/12/2017 (ossia ” entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto “);
  • per l’eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31/12/2017, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30/06/2018, a pena di decadenza.
  • Per provare i consumi di gasolio per autotrazione ai fini del beneficio in oggetto:
  • per gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in c/terzi o in c/proprio, è sempre necessaria la relativa fattura d’acquisto
  • per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone è sufficiente la sola scheda carburante.

Il bonus in commento:

  • non concorre alla formazione del reddito
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
  • non rileva neppure ai fini IRAP
  • deve essere indicato nel quadro RU, sezione ” Caro petrolio” del modello UNICO relativo al periodo di riferimento. La mancata indicazione, tuttavia, non è a pena di decadenza dal beneficio. A decorrere dai consumi di gasolio effettuati nel corso del 2012 non si applica più il limite annuale di Euro 250.000 quale soglia massima di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni alle imprese.

 

Per ulteriori informazioni in merito potete contattare l’area fiscale dell’Associazione.