BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI DECRETO LEGGE N. 21/2022

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto-legge n. 21/2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” viene prevista la possibilità (all’articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni benzina.

I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il buono, in base proprio al richiamo al comma 3, dell’articolo 51, del TUIR, e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.

Detta somma di 200,00 euro è aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR pari a 258,23 euro che rimane confermata per l’anno 2022 come soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda.

L’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un’unica voce paga.

Quindi nello specifico è corretto:

  • erogare un buono benzina del valore di 200,00 euro ai sensi dell’articolo 2, del decreto-legge 21/2022 (voce paga: “buono benzina ai sensi dell’art.2 DL 21-2022”)
  • erogare un altro buono benzina di 250,00 euro ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: “buono benzina ai sensi dell’art.3 del TUIR”).

Mentre non è corretto:

  • erogare un unico buono benzina del valore di 350,00 euro. 

L’articolo di riferimento del D.L. 21/2022 è il seguente:

Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti

  1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38.

Attendiamo la circolare dell’Agenzia delle Entrate che dovrà intervenire per chiarire l’ambito di applicazione della norma ed esplicitare le condizioni per l’erogazione dei buoni