BONUS PUBBLICITÀ 2019

bonus

Bonus pubblicità, al via le domande: come avere il credito d’imposta al 75%

Rif.Normativi

• Art. 57-bis, DL n. 50/2017
• Art. 3-bis, DL n. 59/2019
• DPCM n. 90/2018
• Provvedimento Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 31.7.2018

Recentemente sono state apportate alcune modifiche al c.d.“Bonus pubblicità” (agevolazione per gli “investimenti pubblicitari incrementali” effettuati su quotidiani / periodici, anche “on line”, televisione e radio locali).

In particolare, il c.d. “Decreto cultura e sport” ha:

  • reso strutturale (a regime) l’agevolazione prevedendo la copertura dei relativi oneri;
  • definito la quantificazione del credito d’imposta spettante nell’unica misura del 75% (non è più prevista l’aliquota maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative);
  • fissato i termini per la prenotazione del bonus 2019 dall’1.10 al 31.10.2019.

Merita sottolineare che il bonus in esame può essere utilizzato nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis.

Ricordiamo che:

SOGGETTI BENEFICIARI

  • Imprese / enti non commerciali
  • lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

  • Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”; emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Al fine dell’agevolazione:

  • le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
  • i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

  • televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
  • servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
  • servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE

È necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.

Come disposto dal Decreto attuativo l’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione. Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.

 

AGEVOLAZIONE SPETTANTE

Come previsto dal nuovo comma 1-bis del citato art. 57-bis, il credito d’imposta in esame è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”.

In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato:

                               (Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%

L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”).

Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

RISPETTO LIMITI AIUTO DE MINIMIS

Il bonus in esame può essere, come disposto dall’art. 1, comma 762, Finanziaria 2019, utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

INDICAZIONE NEL MOD.REDDITI

Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

CUMULABILITA’

L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE

Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica

piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.

Per il 2019, il nuovo comma 1-bis del citato art. 57-bis, prevede che l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019.

La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020).

 

Per informazioni

Sara Beverina

sara.beverina@api.varese.it