CONAI: OBBLIGHI DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DAL 31 DICEMBRE 2022

Sulla G.U. n° 49 del 28 febbraio 2022 S.O N°8/L è stata pubblicata la Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, con modificazioni del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosiddetto Decreto Milleproroghe. La legge ha modificato l’art. 11, comma 1, del D.L. 228/2021, disponendo un’ulteriore sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022.  

La legge ha inoltre stabilito che il Ministero della Transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare delle “linee guida tecniche” per l’etichettatura ambientale degli imballaggi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il 30 maggio 2022). 

Scopo dell’etichettatura ambientale

Per il consumatore/utilizzatore: l’etichetta ambientale, comunicando l’impatto ambientale del prodotto in maniera intuitiva e di facile comprensione, promuove il consumo responsabile permettendo ai consumatori di scegliere prodotti più rispettosi per l’ambiente e migliora la loro conoscenza riguardo le tematiche ambientali.

Per i produttori: l’etichetta ambientale costituisce uno strumento di comunicazione ambientale valido nei confronti dei consumatori/utilizzatori e dei distributori. Il consumatore può immediatamente comprendere l’impatto ambientale del prodotto, semplicemente osservando la posizione dell’indicatore sulla scala ed il valore numerico, comparare prodotti simili o diversi ma con la stessa funzione, ed effettuare scelte consapevoli. L’etichetta incontra le esigenze dei distributori. I principali attori della grande distribuzione sono sempre più attenti alle problematiche ambientali, e chiedono un impegno crescente ai propri fornitori. L’etichetta può essere dunque destinata non solo al prodotto finale, ma può essere utilizzata anche all’interno dei rapporti fornitore-cliente nel comparto B2B. L’etichetta apre la strada ad un dialogo continuo tra produttori, distributori e fornitori. Infine, l’etichetta ambientale contribuisce a migliorare la prestazione ambientale di prodotto: l’etichetta è il prodotto finale di una serie di complesse e dettagliate analisi effettuate lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. L’etichetta non è solo comunicazione: è il frutto dell’impegno dell’azienda nel suo percorso di gestione delle criticità ambientali.

Il produttore di imballaggio avrà quindi l’obbligo di riportare sull’etichetta ambientale le informazioni di seguito elencate, il quale distinguiamo a seconda del destino che avrà l’imballaggio:

  • se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (canale B2C), i contenuti previsti per obbligo riguardano:
    • la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, e
    • le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).

 

  • se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.

 

 

Importante è specificare anche l’importanza delle informazioni da riportare e quindi darne la priorità:

NECESSARIE (obbligatorie): sono le informazioni da riportare secondo l’art. 219, comma 5, e che le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

ALTAMENTE CONSIGLIATE: in casi di imballaggi multicomponente, l’identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE: Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

 

SANZIONI

La sanzione prevista per chiunque mette sul mercato imballaggi non conformi e quindi che non rispettano l’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/06 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.

Si segnala che è disponibile un Tool online (E-tichetta) (http://e-tichetta.conai.org) preparato da Conai, fruibile direttamente dalle imprese, per creare in autonomia un’etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi esistenti e tutte le informazioni compresa le Linee Guida mantenute sempre aggiornate.

Inoltre per ulteriori informazioni potete contattarci in associazione, in cui un esperto potrà essere da supporto per questa importante tematica.