CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID19

Il decreto ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”.

Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto.

OVVERO una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

 

IL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.

 

A CHI SPETTA

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

SECONDO REQUISITO

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
  2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

ESEMPIO

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

La misura del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000€
  2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000€ ma non l’importo di 1.000.000€
  3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000€ ma non l’importo di 5.000.000€.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

CASI PARTICOLARI

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo
  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

L’ISTANZA

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza.

Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell’istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019.

Gli altri dati da riportare nell’istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.

 

CONTRIBUTI SUPERIORI A 150.000 EURO

Se l’ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello.

 

COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L’ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche.

Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”) deve seguire i seguenti passi:

  1. accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) ovvero le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  2. cliccare sul link “Fatture e Corrispettivi” presente nella home page della sua scrivania
  3. cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”
  4. cliccare sul link “Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)”
  5. inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza”

 

Presa in carico e controlli

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”.

Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all’indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC.

In tal modo, se l’istanza o la rinuncia (si veda il successivo box “Attenzione”) è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest’ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell’Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema dell’Agenzia emette:

  • in caso di esito negativo, una “ricevuta di scarto”
  • in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l’”accoglimento” dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l’elaborazione per l’esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ammontare del contributo superiore a 150mila euro

Esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello, comprensivo del quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto

legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo Istanza- CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

ATTENZIONE

Le istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda.

Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrebbe scartata.

All’interno della procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il richiedente e l’eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all’elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all’esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link “Consultazione esito”, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

 

I CONTROLLI E L’EVENTUALE RESTITUZIONE

L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura

minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

 

 

Per informazioni

Sara Beverina | sara.beverina@api.varese.it