CONVENZIONE CON LE BANCHE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Trattamenti di integrazione al reddito:

Convenzione con le Banche in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori

 

In data 30 marzo 2020, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Parti Sociali, con l’intesa del Ministero del Lavoro, hanno sottoscritto una Convenzione per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Cura Italia”

A causa dell’emergenza epidemiologica, è stato ampliato in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e la Cassa in Deroga. Ne consegue che dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro si determina una difficoltà di carattere finanziario per i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS.

La Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte delle Banche dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga per l’emergenza COVID-19 a favore dei lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito, dipendenti di datori di lavoro che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della Convenzione, i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione.

Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali.

Procedura: L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19.

In caso di mancato accoglimento della domanda, ovvero allo scadere dei 7 mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Nei casi di anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.

In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla presente Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della Convenzione.

 

 

Per richiedere la convenzione deve contattare la segreteria info@api.varese.it oppure tel. 0332 830200 int. 305 per farsi rilasciare la dichiarazione di iscrizione a Confapi Varese.