COVID-19: AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI – GREEN PASS, OBBLIGO VACCINALE, MASCHERINE, QUARANTENE, SANZIONI

Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica il governo ha introdotto ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Riassumiamo di seguito le nuove disposizioni stabilite dal Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, Decreto-Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 e Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 :

 

Obbligo vaccinale

A partire dall’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 si prevede, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, che si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

A partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati over 50 devono essere in possesso del Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro.

Dal 1° febbraio 2022 l’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti di età, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione del Green Pass “base”

A partire dal 20 gennaio 2022 è necessario esibire il Green Pass “base” per accedere ai servizi alla persona.

Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “base” va esibito anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuati da successivo provvedimento.

Tali misure resteranno in vigore fino al 31 marzo 2022.

Estensione del Green Pass “rafforzato”

Dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene esteso l’obbligo di Green Pass “rafforzato” (certificazione che viene rilasciata solo a seguito di vaccinazione o guarigione) per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività:

  • accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale,
  • servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto,
  • alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno,
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
  • sagre, fiere, convegni e congressi,
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici,
  • accesso agli eventi e alle competizioni,
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • musei e mostre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Si riporta in allegato tabelle con indicazioni di ciò che è consentito fare senza Green Pass, con Green Pass “base” e con Green Pass “rafforzato”.

Tabella attività consentite

 

Mascherine

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina.
  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore, ovvero quando il distanziamento interpersonale è ampiamente garantito in ogni momento dell’attività lavorativa.

È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Obbligo di indossare la mascherina FFP2:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza.
  • Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Regole per isolamento e quarantena in caso di positività o contatto con positivo

Sanzioni

  • Dal 1° Febbraio 2022, 100 euro di multa per violazione dell’obbligo di vaccinazione (ovvero non aver completato il ciclo di vaccinazione, vale per gli over 50);

La sanzione per gli over 50 non vaccinati è di competenza del ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate: il ministero avvalendosi dell’Agenzia comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine di dieci giorni dalla ricezione per comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale. ln caso di opposizione alla sanzione, la competenza è del Giudice di pace, mentre all’Avvocatura dello Stato spetta il patrocinio dell’Agenzia delle entrate);

  • Dal 15 Febbraio 2022, da 600 euro a 1500 euro di multa a chi verrà sorpreso sul luogo di lavoro senza Green Pass “rafforzato”. Per i recidivi, la sanzione potrà essere da 1200 euro a 3000 euro;
  • Già in vigore, da 400 euro a 1000 euro se chiunque è colto senza Green Pass “rafforzato” nei luoghi nei quali è necessario, ovvero per l’accesso a determinati servizi e attività come ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.
  • Stessa sanzione da 400 euro a 1000 euro al datore di lavoro che non controlla la regolarità delle certificazione dei propri dipendenti.

Come in precedenza in caso di irregolarità per assenza di Green Pass sul luogo di lavoro avverrà la sospensione lavorativa del lavoratore senza retribuzione.

Si raccomanda la massima attenzione all’applicazione delle regole indicate dalle recenti normative e dai protocolli di settori.

 

Per necessità di chiarimenti potete contattarci in associazione.