DALL’1.7.2022 FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER I FORFETTARI CON RICAVI MAGGIORI DI 25.000€

Nell’ambito del c.d. “Decreto PNRR 2” è stato recentemente soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:

  • contribuenti minimi / forfetari;
  • soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.7.2022 ed interessa i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

A partire dall’1.1.2024 l’utilizzo della fattura elettronica è generalizzato (interesserà anche i soggetti con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a € 25.000).

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A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:

  • i contribuenti minimi / forfetari;
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.

Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.

 

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019.

Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, e dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.

Da ultimo l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022.

Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.