DECRETO SOSTEGNI È LEGGE: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

La Legge 69/2021 è In vigore dal 22 maggio 2021

Il DL 41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni con le “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”, è stato convertito in legge con modifiche ed è in vigore dal 22 maggio (Legge n. 69/2021).

Dopo il passaggio al Senato, il Decreto è passato da 43 a 94 articoli contenenti 399 commi, suddivisi in 5 titoli.

Vediamo in sintesi le novità più rilevanti per le imprese in materia di lavoro, evidenziando le modifiche inserite dal Senato, intervenute in sede di conversione.

 

Misure per l’incentivazione del Welfare aziendale (art. 6-quinquies inserito dal Senato)

È stato raddoppiato, per il periodo di imposta 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro, anche in forma di voucher (ad esempio, buoni spesa, buoni carburante, ecc.), ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tale soglia è elevata, pertanto, anche per l’anno 2021 (come già il Decreto-Legge “Agosto” aveva disposto per l’anno 2020: v. “Lavoro e Previdenza” n. 32/2020 e n. 38/2020), da 258,23 euro a 516,46 euro. Superata tale soglia, l’intero importo dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito.


Integrazione salariale con causale Covid-19 (art. 7 e art. 8, commi 1-8 e 12-14)

È prevista la concessione di ulteriori periodi di trattamento con causale COVID-19:

  • 13 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
  • 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;
  • 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi;
  • 120 giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Per i trattamenti concessi in base al Decreto Sostegni non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 2-bis, inserito dal Senato, stabilisce che le settimane di integrazione salariale del decreto Sostegni possano essere utilizzate in continuità con i trattamenti della legge di Bilancio 2021, ove interamente fruiti, con possibile decorrenza dal 26 marzo 2021.

Le domande di accesso ai trattamenti sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto (entro il 31 maggio, secondo quanto evidenziato dall’Inps).

Il comma 3-bis, inserito dal Senato, prevede un differimento al 30 giugno 2021dei termini temporali relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale Covid-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso «UniEmens- Cig».


Divieto di licenziamento (art. 8, commi 9-11)

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali previsto, fino al 31 marzo 2021, dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 309).

In particolare è preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo:

  • a) fino al 30 giugno 2021, per tutti;
  • b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario, il trattamento di integrazione salariale in deroga e il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

Restano sospese le procedure collettive pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto nonché le procedure individuali in corso ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi (art. 10, commi 1-9)

Viene riconosce un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti:

  • lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione negli stessi settori;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori;
  • lavoratori intermittenti e categorie particolari di lavoratori autonomi;
  • lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti che hanno fruito delle due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – l’indennità del decreto Sostegni è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda. Gli altri lavoratori invece devono presentare domanda all’INPS (entro il 31 maggio 2021)

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e soggiace a specifiche incompatibilità e divieti di cumulo con altre prestazioni e con altri redditi.


Tirocini di formazione e orientamento (art.10-bis, inserito dal Senato)

Per il 2021 si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.

 


Reddito di cittadinanza (art.11)

Per il 2021 viene incrementata la autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1.000 milioni di euro.

Si prevede che, se il reddito familiare varia a causa della stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine, il reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi (in questo caso non si decade più quindi dal beneficio).

 


Reddito di emergenza (art. 12)

Il Reddito di emergenza è rinnovato per ulteriori 3 quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all’Inps (entro il 31 maggio 2021, data così prorogata dall’INPS).

L’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro).

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISE

Le nuove quote di Rem sono riconosciute, in via residuale, ai soggetti che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente.

Non cambiano i requisiti di accesso e sono confermate le incompatibilità previste dai precedenti decreti emergenziali.

 


Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13)

Viene rifinanziata di 10 milioni di euro il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per garantire l’erogazione dell’indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per il mese maggio 2020.

 


Lavoratori fragili (art. 15)

Sono prorogate fino al 30 giugno 2021:

  • la possibilità, di norma, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
  • l’equiparazione, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente. Viene però introdotta una limitazione: l’equiparazione medesima si applica solo ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

 


NASpI (art. 16)

Dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI è concessa a prescindere dal possesso del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

 


Contratti di lavoro a tempo determinato (art. 17)

Previsto un regime transitorio per proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

Fino al 31 dicembre 2021 i contratti a termine possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a 24 mesi, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il rinnovo o la proroga in deroga può essere stipulato una sola volta.

Nell’applicazione delle norme del decreto Sostegni non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti prima della sua entrata in vigore.

 


Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura (art. 19)

Con riferimento al mese di gennaio del 2021, si prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

 


Vaccinazione contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro (art. 19-bis – inserito dal Senato)

L’Inail può destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il Covid19 nei luoghi di lavoro.

 


Infezione da Covid per il professionista (art. 22-bis – inserito dal Senato)

Si prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme verso la pubblica amministrazione entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta da parte del professionista abilitato per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

  • non comporta decadenza;
  • non costituisce inadempimento;
  • non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini per adempiere opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

Il termine è sospeso dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o della quarantena con sorveglianza attiva. La sospensione dei termini si applica se tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

Alla scadenza del periodo di sospensione il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.