Denuncia di infortunio per assenze di un giorno

Per le denunce di infortunio, slitta di 6 mesi dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r, del DLgs. 81/2008.

Si tratta della notifica, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, che riguarda quegli infortuni che, per la durata ridotta (da 1 a 3 giorni escluso l’evento), sono esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/1965.

Il Decreto Legge Milleproroghe, intervenendo sul comma 1 bis dell’articolo 18 del D.lgs. 81/2008, ha così modificato la decorrenza della “mini denuncia Inail”, spostandola da 6 a 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (il SINP) (D.M. n. 183/16).