DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID D.L. N. 24 DEL 24/03/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022, che prevede “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Tra le principali misure attinenti alla materia di lavoro si segnalano le seguenti:

  1. nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, resta l’obbligo, ai fini dell’accesso, di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. green pass. I lavoratori che ne siano sprovvisti sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È, in ogni caso, consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione;
  2. la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (c.d. fragili) è prorogata al 30 giugno 2022;
  3. le disposizioni in materia di lavoro agile, smart working semplificato, per i lavoratori del settore privato sono prorogate al 30 giugno 2022;
  4. fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  5. fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.