I CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE “GASIVORE” / “NON GASIVORE” E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle agevolazioni per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica emanate con il c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il c.d. “Decreto Energia” e il c.d. “Decreto Crisi Ucraina” meglio noti come crediti d’imposta connessi alle spese sostenute per il gas naturale consumato dalle imprese “gasivore” / “non gasivore” nel primo e secondo trimestre 2022.
In particolare, i chiarimenti riguardano:

  • l’ambito soggettivo / oggettivo del bonus;
  • l’utilizzo / cedibilità dei crediti d’imposta.

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, il Legislatore ha previsto una serie di benefici collegati con il consumo di energia elettrica / gas naturale.
Con la recente Circolare 16.6.2022, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle agevolazioni per le imprese gasivore/non gasivore.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022

Soggetti beneficiari

Il beneficio spetta alle imprese “a forte consumo di gas naturale” (c.d. “gasivore”) che:

  • operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
  • nel primo trimestre 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
    ⇒ Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc;
  • abbiano subìto un incremento del prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.

Per le imprese non ancora costituite all’1.1.2019 in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l’Agenzia precisa che la condizione relativa all’aumento della spesa, se richiesta, va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS).

Agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre 2022 (1.1-31.3.2022).
In particolare, ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati esclusivamente i costi della componente “gas” (costo della commodity).
Trattasi della macrocategoria indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.
Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete).
Le spese per l’acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in base al principio di competenza di cui all’art. 109, commi 1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al primo trimestre 2022.

L’Agenzia nella citata Circolare n. 20/E, rammenta che il beneficio spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di gas acquistato ed effettivamente utilizzato come carburante per motori.

Utilizzo del credito d’imposta

Il beneficio in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6966”, anno di riferimento “2022”) a decorrere dal momento di maturazione dello stesso ed entro il 31.12.2022. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20/E in esame conferma che l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
  • non è soggetto ai limiti di: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000; € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” SECONDO TRIMESTRE 2022

Soggetti beneficiari

Il beneficio spetta alle imprese “a forte consumo di gas naturale” (c.d. “gasivore”) che:

  • operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
  • nel secondo trimestre 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
  • abbiano subìto un incremento del prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Per le imprese non ancora costituite all’1.1.2019 in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l’Agenzia precisa che la condizione relativa all’aumento della spesa, se richiesta, va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS).

Agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (1.3-30.6.2022).
Il credito d’imposta in esame, inizialmente stabilito nella misura del 15% della spesa sostenuta, è stato rideterminato in misura pari al 20% della stessa, dal c.d. “Decreto Ucraina” e ulteriormente innalzato al 25% dal c.d. “Decreto Aiuti”.
Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati esclusivamente i costi della componente “gas” (costo della commodity).
Trattasi della macrocategoria indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.
Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete).
Le spese per l’acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in base al principio di competenza di cui all’art. 109, commi 1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al primo trimestre 2022.

L’Agenzia nella citata Circolare n. 20/E, rammenta che il beneficio spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di gas acquistato ed effettivamente utilizzato come carburante per motori.

Utilizzo del credito d’imposta

Il beneficio in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6962”, anno di riferimento “2022”) a decorrere dal momento di maturazione dello stesso ed entro il 31.12.2022. Si rammenta che, con una specifica FAQ pubblicata sul proprio sito Internet, l’Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta in esame anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute (di competenza) nel predetto trimestre e documentate mediante fattura. Nella Circolare n. 20/E in esame, l’Agenzia conferma che l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità , avendo “natura agevolativa”;
  • non è soggetto ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000; € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  •  non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  •  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE” SECONDO TRIMESTRE 2022

Soggetti beneficiari

Il beneficio spetta alle imprese “non gasivore” per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (1.3-30.6.2022).
Il credito d’imposta in esame, inizialmente stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta, è stato rideterminato in misura pari al 25% della stessa, dal c.d. “Decreto Aiuti”.
In particolare, ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati esclusivamente i costi della componente “gas” (costo della commodity).
Trattasi della macro categoria indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”. Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete).
Le spese per l’acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in base al principio di competenza di cui all’art. 109, commi 1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al primo trimestre 2022.
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 20/E, rammenta che il beneficio spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di gas acquistato ed effettivamente utilizzato come carburante per motori.

Utilizzo del credito d’imposta

Il beneficio in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6964”, anno di riferimento “2022”) a decorrere dal momento di maturazione dello stesso ed entro il 31.12.2022. Come sopra evidenziato:
  • è possibile utilizzare il credito d’imposta in esame anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute (di competenza) nel predetto trimestre e documentate mediante fattura;
  • l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
  • non è soggetto ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000; € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA

Come disposto dagli artt. 3, comma 3, e 9, DL n. 21/2022 i crediti d’imposta in esame, utilizzabili entro il 31.12.2022, sono cedibili entro tale data, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Analogamente a quanto previsto nell’ambito dei bonus edilizi sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
L’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata. Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2022.