IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (EX MAXI AMMORTAMENTO)

Normativi
• Art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019

La Finanziaria 2020 ha rivisto la disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi prevedendo, in luogo del c.d. maxi / iper ammortamento, usufruibili quali maggiori costi deducibili dal reddito, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.
In particolare per gli investimenti in:
− beni strumentali “generici” spetta un credito d’imposta pari al 6% del costo;
− beni strumentali “Industria 4.0” spetta un credito d’imposta differenziato in base al costo sostenuto (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni);
− beni immateriali il credito d’imposta è pari al 15% del costo.
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Dal 2020 è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”, con il riconoscimento, tra l’altro, di 3 distinti crediti d’imposta in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento, determinati incrementando il costo di acquisizione del bene di specifiche percentuali al fine della deduzione di maggiori quote di ammortamento.
In particolare i nuovi crediti d’imposta spettano per gli investimenti effettuati nel 2020 (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):
1. in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
2. in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento);
3. in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).
Con riferimento alle ultime due categorie di beni l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta spetta a:

  • imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • lavoratori autonomi.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati:

  • nel periodo 1.1 – 31.12.2020;

oppure

  • entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

NB.: I beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
L’acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà o in leasing.
In tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.
NB.: ll credito d’imposta in esame è escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali entro il 31.12.2019 è stato effettuato l’ordine ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo.
Per tali investimenti “resta ferma” la possibilità di usufruire del maxi ammortamento nella misura del 30%.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Va considerato che:

  • il costo è determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi / spese generali;
  • per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in 5 quote annuali di pari importo e a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare.
Di conseguenza, anche in presenza di esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

NB.: L’utilizzo del credito d’imposta in esame, come precisato dall’Agenzia nei citati incontri di inizio anno, non è soggetto alle limitazioni introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all’IRAP.
Di conseguenza, ancorché l’importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI.
Così, per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’1.1.2021.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
NB.: Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.

 

Per maggiori informazioni

Sara Beverina
0332 -830200 – sara.beverina@api.varese.it