INCENTIVI OCCUPAZIONALI REGIONALI 2022

INCENTIVI OCCUPAZIONALI REGIONALI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DISOCCUPATI DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO

 

 

1. OBIETTIVO:

Regione Lombardia, con Delibera n. 4398 del 10 marzo 2021, intende supportare le imprese, collaborando al rilancio dell’occupazione.

Ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle politiche attive regionali, saranno riconosciuti incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.

2.BENEFICIARI:

i datori di lavoro che assumono i seguenti destinatari di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro:

  • lavoratori disoccupati, residenti in Lombardia o domiciliati in Lombardia
  • occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.

Tipologie di imprese beneficiarie

  • le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;
  • gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.lgs. 117/2017);
  • le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
  • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
  • le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

ATTENZIONE: Sono esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Sono altresì escluse le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco:

  • 96.04.1 – 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”);
  • 92.00.01 – 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.);
  • 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).

3.AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

N.B.: A tali importi si aggiunge per l’impresa un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

 

Attenzione: Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parzialel’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo, e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per i seguenti contratti:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie)

Attenzione: sono esclusi i contratti di somministrazione e i contratti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati senza partita IVA.

 

4.MODALITÁ E TEMPISTICHE DI RICHIESTA

FASE 1: DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il datore di lavoro può presentare la domanda di contributo dopo l’assunzione del destinatario disoccupato con attiva Dote Unica Lavoro, e previa rendicontazione dell’inserimento lavorativo del destinatario da parte dell’operatore accreditato ai servizi al lavoro, nell’ambito delle misure Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.

 

La presentazione della domanda di contributo decorre dal 31/01/2022 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

La domanda di contributo può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro, su Bandi On line di Regione LombardiaBandi : www.bandi.regione.lombardia.it.

 

FASE 2: FASE ISTRUTTORIA REGIONE LOMBARDIA

L’ufficio Regionale componente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo, effettua l’istruttoria della domanda.

FASE 3: DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Il datore di lavoro, ricevuta la conferma di accettazione della domanda di contributo e trascorsi i 90 giorni dall’assunzione – presenta la domanda di liquidazione, scegliendo tra le due seguenti opzioni:

  • in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.
  • a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale (dopo 12 mesi);

Attenzione: Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall’impresa.

 

REGIME DI AIUTO DI STATO

A scelta dell’impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell’ambito:

  • del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19;