INNALZAMENTO SOGLIA FRINGE BENEFIT ANNO 2022: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha offerto gli attesi chiarimenti in tema di Decreto Aiuti-bis, che, esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, ha modificato la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, Tuir, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da 258,23 a 600 euro.

In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:

  • Utenze domestiche e documentazione – Viene definito il perimetro applicativo della norma per quanto attiene alle utenze domestiche che devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi è inoltre la necessità da parte del datore di lavoro di acquisire la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa nel caso di pagamento di utenze domestiche dei dipendenti.
  • Tassazione – La norma derogatoria per l’anno 2022 introdotta dal DL Aiuti-bis riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Pertanto, nel caso in cui il valore dei beni e servizi prestati superi il limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.
  • Bonus carburante – La norma rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Ne consegue che al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
  • I Fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.