INTEGRAZIONE PRESTAZIONI ENFEA – SOSTEGNO AL LAVORO IN PRESENZA DI COVID-19

Sostegno al lavoro in presenza di COVID-19

Le Parti istitutive di ENFEA, CONFAPI CGIL CISL UIL, in relazione ai gravi effetti sulle imprese e sui lavoratori derivanti dalla diffusione su tutto il territorio nazionale dell’epidemia COVID19, facendo proprie le prescrizioni emanate dalle autorità pubbliche, ritenendo prioritario il proprio ruolo di sostegno al lavoro concordano di ampliare le prestazioni di Enfea a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese.

In considerazione delle prescrizioni definite in premessa sono istituite le seguenti prestazioni che saranno riconosciute alle lavoratrici e ai lavoratori e alle imprese iscritte ad Enfea, ed in regola con i versamenti, che abbiano assunto provvedimenti per il rispetto delle direttive impartite in materia sanitaria o per la salvaguardia dei livelli occupazionali

per le imprese che adottano presidi di sicurezza sanitaria atti a contenere la diffusione del contagio da COVID19, si prevede: a fronte di un intervento realizzato tra il 23 febbraio e la scadenza delle prescrizioni in atto o di quelle che dovessero integrarle o sostituirle, con la presentazione di adeguata certificazione e/o documentazione,

  • fino a 30 dipendenti il contributo a fondo perduto pari a € 500,00 (cinquecento/00
  • oltre i 30 dipendenti € 700,00 (settecento/00)
  • fino a 150 dipendenti, € 1.000,00 (mille/00) per le altre, e comunque non superiore al 50% della spesa sostenuta.

sempre per le imprese che, in relazione ai suggerimenti/disposizioni indicati dalle amministrazioni pubbliche in materia di COVID19, abbiamo concesso o concedano ore e/o giorni di permesso retribuito, aggiuntivo a quanto previsto dai CCNL applicati, ai propri lavoratori un contributo massimo di:

  • per le imprese fino a 30 dipendenti di € 2.000,00 (duemila/00)
  • oltre 30 dipendenti di € 4.000,00 (quattromila/00)
  • fino a 150 dipendenti, € 5.000,00 (cinquemila/00) per le altre, comunque non superiore al 60% della spesa sostenuta.

Per i lavoratori che incorrono in sospensioni dal lavoro che prevedano l’intervento di ammortizzatori sociali, a causa di effetti diretti o indiretti COVID19, rilevati dall’accordo sindacale o dalla comunicazione di avvio della procedura di consultazione, si modifica l’attuale regolamentazione in essere, prevedendo il contributo straordinario per questo titolazione di max 26 gg (pari a un mese lavorativo) con 10,00 (dieci/00) €/giorno. Detto importo è aggiuntivo a quelli in essere che permangono con le attuali quantificazioni.

Nei casi di utilizzo di permessi o aspettativa non retribuita ai lavoratori verrà riconosciuto un contributo mensile di € 500,00 (cinquecento/OO), riproporzionato per le ore di effettiva assenza, per il periodo interessato dai provvedimenti in premessa.

Inoltre, in fase di modifica del pacchetto delle prestazioni attualmente in vigore, le parti istitutive convengono di introdurre le seguenti ulteriori prestazioni, non strettamente correlate alla fase contingente di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid -19:

  • Contributo per i costi sostenuti per la frequenza della scuola elementare (mensa, etc.) € 150 anno

  • Contributo di € 700,00 (settecento/00) alla lavoratrice o al lavoratore inserito in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 DLGS 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione di almeno 1 mese.