LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ENERGIA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Recentemente è stato convertito in legge il c.d. “Decreto Energia” contenente una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica / gas naturale. In particolare, in sede di conversione sono state confermate le seguenti agevolazioni:

  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale;
  • aumento della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il 2022;
  • credito d’imposta a favore delle imprese di logistica / trasporto in conto terzi che utilizzano: mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V; mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

In sede di conversione sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

  • revisione dal 2023 della determinazione del “bonus pubblicità”;
  • differimento dal 15.6 al 15.11.2022 del termine di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni all’1.1.2022.

 

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Sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 è stata pubblicata la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia.

 

CREDITO D’IMPOSTA “IMPRESE ENERGIVORE” – Art. 4

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE – Art. 5

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022 – Art. 6, comma 2

A seguito dell’incremento dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) per il 2022 è confermato l’aumentato della deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori.

CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI e V – Art. 6, commi 3 e 4

Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO – Art. 7, commi da 1 a 3

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, è confermato che le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dai predetti aumenti.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA – Art. 7, commi 3-bis e 3-ter

In sede di conversione, al fine di sostenere al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata differita dal 30.4 al 31.7.2022 la sospensione dei versamenti di cui all’art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE – Art. 8

Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 ed in particolare l’accesso:

  • alle garanzie concesse dalla SACE spa;
  • al Fondo centrale di garanzia PMI.

Ora, con l’art. 8 del Decreto in esame è confermata l’estensione:

  • a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
  • fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.

BONUS PUBBLICITÀ – Art. 25-bis

In sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

In altre parole, a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non essendo più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).

RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2022 – Art. 29

È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all’1.1.2022.

In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.

L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

CESSIONI DEL CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE – Art. 29-bis

L’art. 1, DL n. 13/2022 ha riscritto il comma 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all’albo / società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / finanziario / assicurativo.

Ora il Legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che:

” alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni.. è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione “.

COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA – Art. 29-ter

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Ora il Legislatore interviene disponendo che, per il 2022:

  • i soggetti IRES;
  • i titolari di partita IVA;

tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il 15.10.2022.

ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO / BOLLO – Art. 38, comma 1-bis

In sede di conversione è stata prevista, fino al 31.12.2022, l’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 5, comma 4, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 e dall’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.