LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NOVITÀ PER LAVORO E PENSIONI

Il Senato ha approvato la legge di Bilancio 2020. Le novità in materia di lavoro e pensioni riguardano principalmente la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti e giovani under 35, le misure di sostegno alle famiglie, la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido. Aumentano i giorni di congedo obbligatorio per i padri. Prevista, infine, una stretta fiscale sulle auto aziendali inquinanti e norme sulla rivalutazione delle pensioni nonchè su APE sociale e opzione donna.

Il Senato, nella riunione del 16 dicembre 2019, ha approvato il DDL di Bilancio 2020 che ora torna alla Camera dei deputati. Ecco il quadro delle novità, in materia di lavoro e pensioni, che entreranno in vigore a partire dal 2020.

Cuneo fiscale

Il provvedimento in esame interviene per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, istituendo un Fondo per la riduzione del cuneo fiscale cui viene assegnata una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021.

Apprendistato di primo livello

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, viene reintrodotto lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020. I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono applicare uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Sgravio contributivo per under 35 prorogato al 2020

L’esonero contributivo ex articolo 1, comma 102, L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 che non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti under 35.

Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi Inail.

Si ricorda che per l’anno 2019 l’estensione dell’esonero ai soggetti under 35 era stata disposta dall’articolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), senza tuttavia essere attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative.

Tali disposizioni ora sono abrogate, sempre per espressa previsione del comma 10: l’abrogazione ha reso, quindi, necessario, sempre ai sensi del comma 10 in commento, l’aggiornamento dei riferimenti normativi per il Bonus Sud (articolo 1, comma 247, L. 154/2018), che rimandava al D.L. 87/2018

Contributi NASpI – Contratti non a tempo indeterminato

L’articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio, apporta 2 modifiche, di carattere marginale e circoscritte nei loro effetti.

All’articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”. Con tale disposizione si chiarisce che l’incremento del contributo non si applica, oltre al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29.

Quest’ultimo comma viene poi integrato da ulteriori 2 fattispecie, a partire dal 1° gennaio 2020, relative a:

  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31.12.2019;
  • lavoratori di cui all’art. 29, comma 2, lettera b), D. Lgs: 81/2015, e cioè coloro impiegati con il c.d. “lavoro extra” (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (art. 17, L. 84/1994)

Riduzione delle tariffe INAIL

Grazie all’intervento contenuto nel disegno di legge di Bilancio 2020 è prevista, già dal prossimo anno, l’immediata strutturale applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2019 in materia di riduzione delle tariffe dei premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La revisione delle tariffe è stata accompagnata da un intervento di aggiornamento del nomenclatore, con un contestuale riduzione delle voci di tariffa, e da una revisione del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, sulla base dei dati sull’andamento infortunistico e tecno patico nel triennio 2013-2015.

Riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti

La Legge di Bilancio istituisce, al fine di realizzare interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Tali interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra indicate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.

Regime forfettario e flat tax

Innanzitutto, viene cancellata la previsione che introduceva la possibilità, dal 2020, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D. Lgs. 446/1997, l’aliquota del 20% ai ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno (articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018 – c.d. flat tax).

Inoltre, viene profondamente rivista la disciplina del c.d. regime forfetario, così come regolamentato dall’articolo 1, L. 190/2014:

  • i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, anche se assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 ss., D. Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir.

Inoltre, non possono accedere al regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro: la verifica di tale soglia è, tuttavia, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Bonus eccellenze

La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l’accesso alla riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l’assenza dei necessari provvedimenti applicativi.

Innanzitutto, viene abrogato l’articolo 1, comma 714, L. 145/2018, deposizioni che prevedeva che fosse l’Inps, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dell’esonero in commento.

Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che l’accesso all’esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, è legato alle procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100-108 e 113-115, L. 205/2017. L’Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.

Si ricorda che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:

  • della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Incentivo Autoimprenditorialità

La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, D. Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’Irpef.

La disposizione non è ancora operativa: con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione, nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.

 

Conversione LSU con contratti a tempo determinato

Per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, L. 147/2013, dei c.d. Lsu (lavoratori socialmente utili), da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, D. Lgs. 81/2015, all’articolo 36, D. Lgs. 165/2001, all’articolo 259 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, e all’articolo 20, comma 4, D. Lgs. 75/2017.

Si ricorda che, nel triennio 2019-2021, le Amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni previste.

Opzione Donna

Mediante modifica all’articolo 16, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, la Legge di Bilancio 2020 proroga la misura per l’accesso pensionistico anticipato Opzione donna, che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (da maturarsi entro il 31 dicembre 2019).

Decontribuzione per le attività stagionali

I contributi aggiuntivi, posti a carico del datore di lavoro che stipulano contratti di lavoro a termine (nella misura dell’1,40%, maggiorata dello 0,50% in caso di rinnovi), non sono dovuti nel territorio della Provincia di Bolzano per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

Atlete professioniste

La legge di Bilancio 2020 prevede che alle società sportive che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo sia riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Defiscalizzazione della NASpI anticipata

La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NAspi destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Rivalutazione delle pensioni

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
  • per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
  1. nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di import superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  2. nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  3. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  4. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  5. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
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APE sociale e opzione donna

Definita anche la proroga di opzione donna e APE sociale. Le donne lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età e autonome con 59 anni e con almeno 35 anni di anzianità possono optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo anche nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l’anno 2019.
La possibilità di accedere all’APE sociale viene estesa anche a coloro che maturano i relativi requisiti nell’anno 2020.

Prepensionamento giornalisti e poligrafici

La Manovra include lo stanziamento di 7 milioni di euro nel 2020 e 3 milioni l’anno dal 2021 al 2027 per incentivare l’esodo dei giornalisti iscritti all’INPGI. Tale misura prevede altresì la revoca nel caso in cui il lavoratore continui collaborare con lo stesso datore di lavoro o con un’altra testata del medesimo gruppo editoriale.
Per il triennio 2020 – 2023 vengono stanziate risorse anche per il prepensionamento dei poligrafici con almeno 35 anni di contributi.

 

Giovani agricoltori

Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso del 2020, hanno diritto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, all’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

Misure per la famiglia

La Manovra prevede anche un nuovo pacchetto famiglia attraverso l’istituzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Il provvedimento include potenziamento del contributo per gli asili nido fino a 3.000 euro per i redditi medio-bassi, insieme all’allungamento del congedo di paternità che viene esteso a sette giorni.

 

Ammortizzatori sociali

È stata finanziata la Cigs, di cui all’articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, per le aziende operanti in un’area di crisi industriale complessa e il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 53-ter, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017).

È prevista la possibilità di richiedere una proroga di 6 mesi della Cigs, di cui all’articolo 44, D.L. 109/2018 (convertito in L. 130/2018) per le aziende che abbiano avviato un processo di cessione aziendale e abbiano incontrato fasi di particolare complessità

Bonus bebè

Prorogato di un anno il bonus bebè, che risulta rafforzato per i nuclei familiari con ISEE superiore ai 7mila euro.
Il bonus bebè è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 ° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per un importo pari a:
  • 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
  • 1.440 euro in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;
  • 960 euro qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento.

 

Congedo paternità

Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dall’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa.

Inoltre, rimane confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Bonus nido

Mediante la modifica dell’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, istitutiva del c.d. bonus nido, esso viene reso strutturale mediante la sostituzione del periodo “per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” con “a decorrere dall’anno 2019”.

Si ricorda che il bonus nido, previsto a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene riconosciuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Dal 2020, il bonus nido è incrementato di:
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a 25.000 euro;
  • 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
La Legge di Bilancio dunque rimodula l’importo totale del contributo per l’iscrizione al nido in tre diverse fasce ISEE:
  • bonus nido fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro;
  • bonus nido fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro;
  • bonus nido fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su.

 

Fringe benefit auto

La legge di Bilancio 2020 inasprisce la tassazione del fringe benefit solo sui contratti stipulati da luglio 2020 per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione. Il fringe benefit sarà dunque pari:
  • al 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
  • al 30% per quelle con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km.
  • al 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km,
  • al 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km.

Lavoratori socialmente utili

E’ prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle conversioni degli eventuali contratti a tempo determinato dei lavoratori inizialmente utilizzati come lavoratori socialmente utili, nelle more del completamento delle procedure di assunzione.
E’ altresì rinviato al 30 giugno 2020 del termine a partire dal quale i pagamenti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni potranno essere effettuati esclusivamente mediante la piattaforma PagoPa.

Rimborsi per tutor volontari di minori non accompagnati

Il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per essere destinato, sulla base delle modalità stabilite con apposito Decreto e nei limiti dello stanziamento, alle seguenti finalità:

  1. interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla L. 47/2017;
  2. rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
  3. rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria.