Limitazione alla circolazione stradale, calendario 2016

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 22 dicembre 2015 n. 417, ha stabilito le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2016.

In sintesi:

E’ vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. ai veicoli eccezionali e a quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché ai veicoli che trasportano merci pericolosi ai sensi dell’art. 168 commi 1 e 4 del Codice della Strada, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2016 di seguito elencati:

  • tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00;
  • tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00
  • dalle ore 9 alle ore 22 del 1° gennaio;
  • dalle ore 9 alle ore 22 del 6 gennaio;
  • dalle ore 14 alle ore 22 del 25 marzo;
  • dalle ore 9 alle ore 16 del 26 marzo;
  • dalle ore 9 alle ore 22 del 28 marzo;
  • dalle ore 9 alle ore 22 del 25 aprile;
  • dalle ore 8 alle ore 22 del  2 giugno;
  • dalle ore 8 alle ore 16 del 2 luglio;
  • dalle ore 8 alle ore 16 del 9 luglio;
  • dalle ore 8 alle ore 16 del 16 luglio;
  • dalle ore 8 alle ore 16 del  23 luglio;
  • dalle ore 16 alle ore 22 del 29 luglio;
  • dalle ore 8 alle ore 22 del 30 luglio;
  • dalle ore 14 alle ore 22 del 5 agosto;
  • dalle ore 8 alle ore 22 del 6 agosto;
  • dalle ore 8 alle ore 22 del 15 agosto;
  • dalle ore 8 alle ore 16 del 20 agosto;
  • dalle ore 8 alle ore 16 del 27 agosto;
  • dalle ore 9 alle ore 16 del 29 ottobre;
  • dalle ore 9 alle ore 22 del 1° novembre;
  • dalle ore 8 alle ore 22 del 8 dicembre;
  • dalle ore 8 alle ore 22  del 26 dicembre

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di 7,5 tonnellate deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Per ricevere il testo completo del decreto potete contattare l’associazione.