Nuove disposizioni in materia di interessi bancari

Con delibera del 3 agosto 2016, n. 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha emanato le nuove disposizioni attuative per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dall’1.10.2016.

In particolare è previsto che:

  • gli interessi attivi e passivi sono conteggiati al 31.12 di ogni anno;
  • gli interessi passivi relativi a aperture di credito regolate in c/c o in c/pagamento nonché a sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, sono addebitati sul c/c del cliente e si “trasformano” in capitale soltanto a fronte di specifica autorizzazione rilasciata alla banca.

A fronte di tali novità, le banche stanno inviando ai clienti 2 comunicazioni:

  • l’una, relativa alla variazione unilaterale del contratto, per adeguarlo alle nuove disposizioni;
  • l’altra, contenente la richiesta di autorizzazione preventiva del cliente all’addebito degli interessi passivi sul c/c.

PERIODICITÀ DI CONTEGGIO DEGLI INTERESSI

Relativamente alla periodicità di conteggio degli interessi:

  • è stato modificato l’ambito applicativo, considerati il nuovo riferimento ai “rapporti” di c/c in luogo delle “operazioni” di c/c e l’estensione ai rapporti di c/pagamento;
  • ancorché sia confermata la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori, viene ora fissato un termine minimo di conteggio, comunque non inferiore ad 1 anno. In particolare, gli interessi sono conteggiati il 31.12 di ciascun anno, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI DEBITORI

Per effetto delle modifiche, gli interessi debitori a carico del cliente sulle operazioni di raccolta del isparmio e di esercizio del credito non possono produrre interessi ulteriori e sono calcolati esclusivamente sul capitale.

In precedenza tale previsione operava anche relativamente agli interessi creditori.

Di fatto, come evidenziato dal comma 1 dell’art. 3 del citato Decreto n. 343/2016 “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi salvo quelli di mora”.

Relativamente agli interessi di mora “si applicano le disposizioni del codice civile”.

APERTURE DI CREDITO E SCONFINAMENTI

Per le aperture di credito regolate in c/c e in c/pagamento, nonché per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento o oltre il limite del fido, sono previste regole specifiche relativamente agli interessi passivi.

In particolare le stesse interessano:

  • le aperture di credito regolate in c/c: il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell’affidamento;
  • le aperture di credito regolate in c/pagamento anche nel caso in cui la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
  • gli sconfinamenti .

Gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito/sconfinamenti:

  • sono conteggiati al 31.12, separatamente dal capitale;
  • divengono esigibili l’1.3 dell’anno successivo a quello di maturazione.

Al cliente deve essere assicurato un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni periodiche (ad esempio, estratto conto) prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

Il contratto può comunque prevedere un termine diverso, qualora favorevole al cliente.

Al momento in cui gli interessi passivi diventano esigibili, ossia all’1.3, a fronte dell’autorizzazione, anche preventiva, del cliente, gli stessi sono addebitati sul conto; la somma addebitata è considerata capitale.

L’autorizzazione all’addebito sul c/c, con conseguente capitalizzazione degli interessi, legittima di fatto l’applicazione dell’anatocismo. Infatti, gli interessi si “trasformano” in capitale e pertanto sull’importo capitale incrementato degli interessi saranno calcolati ulteriori interessi.

Il cliente può revocare l’autorizzazione in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

La banca, quindi, non può addebitare automaticamente sul conto del cliente gli interessi maturati al 31.12. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione, la stessa potrebbe procedere alla compensazione degli interessi passivi utilizzando le disponibilità presenti sugli (eventuali) c/c attivi.  Diversamente, il cliente dovrà effettuare il relativo pagamento utilizzando altre risorse finanziarie.

Va evidenziato che nel contratto può essere previsto che, dal momento in cui gli interessi divengono esigibili, il debito per interessi sia estinto utilizzando i fondi accreditati sul conto sul quale è regolato il finanziamento.

In mancanza delle suddette modalità di recupero la banca avvierà la procedura di messa in mora del cliente.

Va evidenziato che, come affermato dal CICR nel Comunicato stampa 5.8.2016 “il cliente e la banca possono pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi)”.

ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI CREDITORI

Per quanto riguarda gli interessi attivi, conteggiati al 31.12, divengono immediatamente esigibili e pertanto sono accreditati sul c/c al 31.12. La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità trimestrale o semestrale.