Ordinanaza antismog Comune di Varese

E’ entrata in vigore giovedì 28 gennaio, l’ordinanza antismog (provvedimenti preordinati al contenimento delle situazioni di emergenza determinate dal superamento dei valori limite stabiliti per l’inquinante PM10 – polveri sottili), firmata dal sindaco Attilio Fontana.

L’ordinanza resta in vigore fino a espressa revoca.

Nel dettaglio il provvedimento prevede, a partire dal giorno 28 gennaio 2016, e sino ad espressa revoca:

1) L’estensione delle limitazioni  già vigenti di cui alla d.G.R. n. X/2578 del 31.10.2014 (divieti per gli altri diesel già inseriti nei provvedimenti regionali validi dal 15 ottobre al 15 aprile) ai seguenti veicoli a motore non adibiti a servizio pubblico:

  • autoveicoli Euro 3 diesel non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4;
  • motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0.

La limitazione è prevista dalle ore 07.30 alle ore 19.30.

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli (nell’ordinanza allegata elenco completo):

  • veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • autoveicoli commerciali Euro 3 diesel (esclusivamente dalle 7.30 alle 11).

2) La riduzione del valore massimo delle temperature dell’aria a 20 gradi centigradi nelle unità immobiliari ad uso residenziale ed a 18 gradi centigradi negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili. Fanno eccezione: edifici adibiti ad ospedali, case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori ed anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti o di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici limitatamente alle zone riservate alla permanenza ed al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.

3) La riduzione di due ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale (quindi da 14 a 12 ore).