PERMESSI L. 104/1992 E CONGEDO STRAORDINARIO CONCESSIONE AGLI UNITI CIVILMENTE

PERMESSI L. 104/1992 E CONGEDO STRAORDINARIO CONCESSIONE AGLI UNITI CIVILMENTE RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI ANCHE IN FAVORE DEI PARENTI DELL’ALTRA PARTE DELL’UNIONE CIVILE

La circolare INPS del 7 marzo 2022, n. 36 fornisce nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici per la concessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 e del congedo straordinario  in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile  e le relative istruzioni contabili.

Finora era possibile assentarsi dal lavoro per prendersi cura solo dell’unito civilmente. L’estensione non riguarda le convivenze di fatto.
L’Istituto, già con la circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38, aveva indicato le istruzioni operative per la concessione dei permessi in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che prestava assistenza solo all’altra parte. Finora la fruizione era stata limitata all’assistenza dell’altra parte dell’unione civile in quanto la legge 76/2016, che ha istituito le unioni, non ha richiamato espressamente l’articolo 78 del Codice civile che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro.

Con la circolare 36/2022, l’Inps ha ampliato l’ambito di equiparazione tra coniugi e uniti civilmente; quindi, un lavoratore dipendente unito civilmente a un’altra persona può utilizzare i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 o il congedo straordinario regolato dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 anche per assistere parenti e affini di quest’ultimo e viceversa. Tale disposizione non ha incluso i conviventi di fatto per i quali restano valide le indicazioni fornite con la circolare 38/2017.

Quindi d’ora in avanti una persona unita civilmente può fruire dei permessi della legge 104/1992 sia per assistere l’altra persona unita, sia parenti o affini di quest’ultimo fino al terzo grado.
Viceversa, i parenti possono utilizzare i permessi per assistere la persona che costituisce l’altra parte dell’unione civile, intendendosi quelle registrate nell’archivio dello stato civile. In fase di richiesta gli interessati devono dichiarare la loro condizione (coniugati, uniti civilmente,conviventi di fatto) che viene poi verificata dall’Inps.

Ragionamento analogo vale per la fruizione del congedo straordinario regolato dal Dlgs 151/2001, che quindi ora può essere riconosciuto anche qualora una persona unita civilmente
debba assistere un parente o affine dell’unito (e viceversa) fino al terzo grado.
L’estensione dei permessi per assistere i parenti non riguarda  i conviventi di fatto , perché, spiega Inps, la convivenza di fatto non è un istituto giuridico. Quindi costoro continueranno a poter fruire solo dei permessi e  solo per assistere il convivente.