PRIMI CHIARIMENTI PER IL CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE “ENERGIVORE” E “NON ENERGIVORE”

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati i decreti che hanno previsto la possibilità di ottenere un credito d’imposta per imprese energivore e non energivore

Di seguito i primi chiarimenti.

CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE ENERGIVORE” RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2022

È stabilito il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore) «di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017».

Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che:
i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi», abbiano subito «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa».

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi.
Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

Inoltre, costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Anche in questo caso, si intende spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.
Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Se si rispettano questi presupposti, l’azienda ha diritto ad un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese di cui sopra.
Il credito d’imposta “è utilizzabile esclusivamente in compensazione”

Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione del 21 marzo 2022, n.13, ha istituito il codice tributo “6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazioni.

CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE ENERGIVORE” RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022

È stabilito il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di credito d’’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia così dette “imprese energivore”.
Tutto esattamente come nel caso sopra descritto, cambiano le periodicità.
In questo caso, le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa».
E costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione in commento, il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.
Inoltre, il credito d’imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto/produzione della componente energia utilizzata/auto consumata, è stato rideterminato in misura pari al 25%.
Sempre utilizzabile esclusivamente in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022

È stabilito, in ultimo, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica».
Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che: il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».

Si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macro categoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi.
Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

 

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.
Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Sempre utilizzabile esclusivamente in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Ricordiamo che è prevista la cessione dei crediti d’imposta imprese energivore e non secondo trimestre 2022.
Detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione
Quindi se parzialmente compensati in F24, non possono poi essere ceduti per la quota non utilizzata.

L’associazione è a disposizione per approfondimenti e se di interesse con un servizio ad hoc per supportarvi nei conteggi del credito d’imposta.