PRINCIPALI E IMPORTANTI NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

NUOVO AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/08

Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Stiamo parlando del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08.

Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 sono entrate in vigore immediatamente, ovvero dal 21 dicembre 2021.

 

Di seguito riportiamo le principali novità:

VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

Sulla base del nuovo art. 14:

  • vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL, ovvero ATS);
  • è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

[…] l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. […]

Ricapitolando:

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali (ATS) quando:

  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro (fare riferimento all’area sindacale);
  2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08.

Rispetto alle disposizioni precedenti in cui la sospensione lavorativa o il fermo del macchinario/impianto avveniva in caso di ripetute o gravi inadempienze in tema di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, con conseguenti prescrizioni disposte dall’organo di vigilanza, il nuovo art. 14, inasprisce le sanzioni non prevedendo la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività. È sufficiente, infatti, che queste siano accertate, anche al primo sopralluogo, per poter emettere provvedimento immediato di fermo macchinario/impianto, reparto o attività lavorativa.

 

OBBLIGO FORMALIZZAZIONE PREPOSTO E NOVITÀ SULLA FUNZIONE

Le modifiche introdotte all’art. 18 prevedono l’obbligatorietà di formalizzazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma è evidente che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza. Si invita, quindi, a predisporre un vero e proprio incarico che verrà sottoscritto da entrambe le parti.

Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di apparto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.

È indicato esplicitamente che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

È stato modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:

  • il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI)
  • Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo

 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

  • individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico e per il Datore di Lavoro;
  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative;

Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro;
  • l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato;
  • la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento, abbia cadenza biennale, si attende la definizione entro giugno 2022, e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.

Come già detto, le modifiche al D.lgs. 81/08 sono già in vigore, anche se per i dettagli sulla nuova disciplina della formazione bisognerà attendere l’emanazione degli Accordi Stato Regioni entro giugno 2022.

Si riporta l’allegato I, citato nell’art. 14, in cui sono indicate le violazioni con le rispettive sanzioni:

 

Per eventuali chiarimenti potete contattarci in associazione. Si ricorda che è disponibile un servizio informativo o di supporto nella realizzazione della documentazione riferita alle valutazioni dei rischi.