Prorogata al 2019 la detrazione del 40% dell’IVA dei veicoli

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’autorizzazione che consente all’Italia di limitare fino al 2019 la detrazione dell’IVA al 40% relativamente ai costi delle auto aziendali.

Come noto, la disciplina relativa all’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto/importazione di autoveicoli ha subito nel corso degli anni numerose modifiche. L’Italia è stata autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell’IVA a credito sulle spese relative ai veicoli aziendali. La detrazione limitata ha natura temporanea, in quanto resta in vigore fino all’adozione delle norme comunitarie volte ad armonizzare il regime di detraibilità dell’IVA relativa ai veicoli.

La limitazione al 40% è stata estesa:

  • fino al 31.12.2013 dalla Decisione del Consiglio UE 29.11.2010, n. 2010/748/UE;
  • fino al 31.12.2016 dalla Decisione del Consiglio UE 15.11.2013, n. 2013/679/UE;
  • fino al 31.12.2019 dalla Decisione del Consiglio UE 08.11.2016, n. 2016/1982/UE pubblicata sulla GUUE 12.11.2016.

L’ambito applicativo della detrazione del 40%

La detrazione (forfetaria) ridotta al 40% riguarda i veicoli a motore:

  • adibiti al trasporto di persone o beni di massa complessiva non superiore a 3.500 Kg e con un      numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8;
  • non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività.

Ai sensi dell’art. 3 della citata Decisione n. 2007/441/CE, sono comunque esclusi dalla limitazione alla detraibilità dell’IVA i veicoli utilizzati:

  • come taxi;
  • dalle scuole guida, a fini di formazione;
  • per le attività di leasing o noleggio;
  • dai rappresentanti di commercio.

Inoltre, la limitazione non interessa altresì i veicoli rientranti tra i “beni strumentali del soggetto passivo nell’esercizio della sua attività”. Tale ultima locuzione si riferisce ai c.d. “beni merce”, ossia ai veicoli il cui commercio costituisce l’oggetto dell’attività dell’impresa (come, ad esempio, per i concessionari di autoveicoli) e ai veicoli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività dell’impresa.

La detraibilità dell’IVA ridotta al 40% riguarda le seguenti spese relative ai veicoli in esame, di cui alle citate lett. c) e d) dell’art. 19-bis1:

  • acquisto / importazione
  • leasing, noleggio e simili
  • acquisto / importazione dei relativi componenti e ricambi
  • prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili
  • acquisto di carburanti e lubrificanti
  • pedaggi autostradali

Per ulteriori informazioni potete contattare l’ufficio fiscale dell’Associazione al numero 0332 83200.