REFERENDUM E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022

A seguito dell’indizione del referendum abrogativo su 5 quesiti complessivi (sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla custodia cautelare, sulle firme per le candidature al Csm, sui consigli giudiziari, sulla “legge Severino” per l’incandidabilità) 

e delle elezioni amministrative che in provincia di Varese hanno visto coinvolti dieci comuni per rinnovare il sindaco, riteniamo utile riepilogare le norme che regolano il trattamento retributivo dei lavoratori designati membri dei seggi elettorali (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo). Ricordiamo che le operazioni di voto si sono svolte nella giornata di domenica 12 giugno 2022 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.  

I comuni della Provincia interessati alle elezioni sono stati i seguenti: Bardello – Besozzo – Brissago Valtravaglia – Cassano Magnago – Ferno – Galliate Lombardo – Gerenzano – Marchirolo – Sangiano – Sumirago. 

Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali 

Le operazioni elettorali hanno avuto luogo tra il sabato e la domenica, secondo la seguente scansione: 

  • il sabato inizio attività preparatorie del seggio (autenticazione delle schede ecc.)  
  • le operazioni di votazione si sono svolte dalle ore 7,00 alle ore 23,00 della domenica; 
  • lo scrutinio dei voti ha avuto inizio dopo la chiusura dei seggi nella stessa giornata di domenica.  
  • Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 di lunedì 13 giugno, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. 
  • L’eventuale turno di ballottaggio per le consultazioni elettorali (per l’elezione diretta dei sindaci) è previsto per domenica 26 giugno 2022

I diritti degli scrutatori 

I lavoratori dipendenti impegnati negli scrutini in qualità di presidente di seggio, segretario o scrutatore, nonché i rappresentanti di lista, di gruppo, di partito, o coloro che fanno parte dei comitati promotori del referendum sono titolari di una serie di diritti, relativamente al loro rapporto di lavoro subordinato, che traggono origine dalla rilevanza pubblica dei compiti che essi sono chiamati a svolgere. 

Tali diritti sono previsti dalle leggi n. 53 del 1990 e n. 69 del 1992, le quali non sono state modificate dalla legge n. 62 del 2002; tuttavia, le modalità di espletamento del voto e delle operazioni connesse, fanno sì che l’applicazione dei principi enunciati dalle “vecchie” leggi producano nuovi importanti effetti nella pratica. 

I principi generali applicabili, per quanto riguarda il diritto alla retribuzione e al riposo dei dipendenti impegnati nelle operazioni di scrutinio sono i seguenti: 

  • per ogni giorno lavorativo impiegato ai seggi, il dipendente ha diritto alla normale retribuzione come se avesse lavorato (paga oraria senza maggiorazione di alcun tipo di straordinario); 
  • per ogni giorno festivo o non lavorativo impiegato ai seggi, il dipendente ha diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione, oppure a riposi compensativi. 

Non deve, inoltre, essere riconosciuto, in assenza di specifiche disposizioni di legge, alcun compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, in relazione all’attività svolta presso il seggio. 

La scelta tra retribuzione e riposo compensativo dipende dall’accordo tra lavoratore e datore di lavoro; dato però che le operazioni elettorali producono di fatto uno slittamento del riposo settimanale, è consigliabile far godere almeno un giorno di riposo subito dopo la conclusione degli scrutini. 

Esemplificando, nel caso in cui le operazioni di voto e il successivo scrutinio si estendano dal sabato alla domenica sera (entro le ore 24), una possibile soluzione, ipotizzando una settimana lavorativa che si estende dal lunedì al venerdì, sarà: 

  • un giorno di riposo (compensativo della domenica) da godersi il lunedì; 
  • una quota aggiuntiva di retribuzione per il sabato; 

Nel caso in cui, invece, le operazioni di scrutinio dovessero estendersi alla giornata di lunedì, superando quindi le ore 24 della domenica, si avrà una quota o giornata in aggiunta. 

Se invece il dipendente, pur terminando lo scrutinio oltre le ore 24 della domenica, si recasse ugualmente al lavoro lo stesso lunedì, avrà un giorno di riposo da godersi il martedì e altre 2 quote aggiuntive di retribuzione o giornate (per il sabato e la domenica). 

Agli effetti del riconoscimento dei suddetti trattamenti, il lavoratore dovrà preventivamente presentare al datore di lavoro i documenti di nomina o incarico e successivamente documentare lo svolgimento delle funzioni e il tempo dedicato a tali operazioni presentando alla ripresa del lavoro un certificato vidimato con il timbro della sezione e firmato dal Presidente di seggio attestante: 

  • le funzioni svolte 
  • la presenza ai seggi 
  • la data e l’ora di chiusura delle operazioni di scrutinio 

Per i lavoratori che assolvono l’incarico di Presidente, la certificazione potrà essere vistata dal Vice Presidente. 

Trattamento fiscale e previdenziale delle somme erogate 

La retribuzione corrisposta dall’azienda ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali a copertura dei permessi è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali ed alle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

Le somme erogate dalle aziende a tale titolo sono ulteriormente deducibili dal reddito di impresa (C.M. 17 del 16.03.1982); 

I compensi erogati dalla pubblica amministrazione percepiti dai componenti il seggio elettorale non sono imponibili né ai fini previdenziali né a quelli fiscali.