REGIME FORFETTARIO E OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

Come disposto dal c.d. “Decreto PNRR 2” l’obbligo di emissione della fattura elettronica interessa:

  • a decorrere dall’1.7.2022, i contribuenti forfetari “che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”;
  • a decorrere dall’1.1.2024, i “restanti soggetti”.

La formulazione della disposizione ha fatto sorgere dubbi in merito all’individuazione dell’anno di cui si deve verificare l’ammontare dei ricavi / compensi e conseguentemente dell’anno in cui scatta l’obbligo in esame.

Considerati i riferimenti temporali contenuti nella norma, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta chiarendo che, la verifica dell’ammontare dei ricavi / compensi (superiori o meno a € 25.000) va effettuata considerando soltanto il 2021.

Tale interpretazione comporta che i soggetti che rispettano il limite annuo dei ricavi / compensi di € 25.000 nel 2021 ma lo superano nel 2022 e/o nel 2023 rientrano tra i “restanti soggetti” obbligati alla fatturazione elettronica a decorrere dall’1.1.2024.

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A seguito dell’autorizzazione UE adottata con la Decisione 13.12.2021, n. 2021/2251, pubblicata sulla G.U. dell’UE 17.12.2021, n. L 454, il Legislatore ha disposto la soppressione dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti minimi / forfetari ed i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

In particolare, l’art. 18, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”:

  • con il comma 2, modifica l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, sopprimendo la parte che prevede(va) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i predetti soggetti;
  • con il comma 3, individua il termine a decorrere dal quale tale soppressione trova applicazione, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.”

Tale formulazione della disposizione ha fatto sorgere dubbi in merito all’individuazione dell’anno di cui si deve verificare l’ammontare dei ricavi / compensi e conseguentemente dell’anno in cui scatta l’obbligo in esame.

In data 22.12.2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet la seguente nuova FAQ (n. 150) in materia di fatturazione elettronica.

 

La recente risposta dell’Agenzia conferma quindi che la decorrenza dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica da parte di un contribuente forfetario individua (soltanto) 2 termini: