Regoalmento Ente Bilaterale Metalmeccanici, nuove misure sostegno al reddito

Modifiche alle condizioni di accesso la sostegno al reddito da parte dell’ente bilaterale del settore metalmeccanico Confapi.

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici, di seguito denominato E.B.M.,  gestisce il “Fondo di Sostegno al Reddito Metalmeccanici” per i lavoratori e le imprese del settore metalmeccanico Confapi. L’attivazione del Fondo nasce dall’esigenza di tutelare e supportare le imprese e i lavoratori del settore metalmeccanico della piccola e media industria.

Stanziamenti

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici  stanzia per il finanziamento del fondo gli importi che le aziende versano annualmente ai sensi e per gli effetti dell’accordo Unionmeccanica-FIOM CGIL  del 15 novembre 2013.

Ogni mese, le aziende provvedono al versamento di € 5,00 (€ 6,00 in caso di assenza dell’RLS) moltiplicato per il numero dei lavoratori in organico; intendendo per tali i lavoratori assunti in qualità di dipendenti ai quali viene applicato il CCNL metalmeccanico Confapi

Soggetti interessati – ambiti di applicazione

I sussidi sono destinati:

a) a tutte le aziende iscritte all’Ente Bilaterale Metalmeccanico, in regola con il versamento della quota di adesione previsto dal CCNL Unionmeccanica Confapi

b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato

Il sostegno al reddito previsto dalle lettere a), b) resta subordinato alle seguenti condizioni:

Aziende

Per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito le aziende dovranno dimostrare di aver versato la quota di adesione all’E.B.M. da almeno sei  mesi dalla richiesta di intervento.

Lavoratori

Avranno diritto al sostegno del reddito i dipendenti con rapporto di lavoro full-time o part-time assunti:

  • a tempo indeterminato
  • con contratto di apprendistato
  • a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a quattro mesi e se la causa per cui si richiede il sostegno al reddito si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti gli importi fissi eventualmente accordati come contributo di sostegno al reddito dovranno essere rapportati al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di quaranta ore settimanali.

Interventi

Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:

  • Sostegno sia alle imprese sia ai lavoratori, finalizzati alla garanzia della copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di lunga durata
  • Sostegno finalizzato ad integrare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito della assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio, maternità
  • Sostegno alla formazione dei delegati sindacali
  • Altre azioni, nell’ambito delle risorse raccolte, a sostegno dell’integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici.

 

Sostegno sia alle imprese sia ai lavoratori, finalizzati alla garanzia della copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di lunga durata

L’Ente Bilaterale metalmeccanico  provvede ad erogare un sussidio una tantum a favore delle aziende dei lavoratori  in caso di malattia debitamente certificata.

 

a) Una tantum a favore delle aziende

Misura del sussidio

euro 210,00 (duecentodieci/00) una tantum al verificarsi della carenza di malattia del dipendente in corso di anno civile (1/1 – 31-12), ogni azienda avrà diritto a cinque sussidi per ogni 15 dipendenti, e multipli di 15 in forza nell’azienda.

Per ogni lavoratore è possibile chiedere un solo sussidio l’anno.

Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore di beneficiare di tale forma di intervento, l’azienda deve presentare all’E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica in corrispondenza dell’invio ll’Inps del modello F24 relativo al mese di carenza della malattia.

Alla domanda devono essere allegata copia del LUL con l’evento di malattia.

 

b) Una tantum a favore dei dipendenti

Misura del sussidio

Euro 400,00 (quattrocento/00) al mese per un massimo di sei mesi al verificarsi di un evento di malattia continuativa  in corso d’anno civile (1/1 – 31-12) che comporti il solo pagamento da parte dell’azienda del 50% della retribuzione.

Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore di beneficiare di tale forma di intervento, l’azienda deve presentare all’E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica sottoscritta sia dall’azienda sia dal lavoratore entro il quarto mese successivo alla decurtazione del 50% della retribuzione.

Alla domanda deve essere allegata copia del LUL con l’evento di malattia per cui si chiede l’intervento.

 

Sostegno finalizzato ad integrare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito della assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio, maternità.

L’Ente Bilaterale Metalmeccanico  provvede ad erogare un sussidio una tantum a favore dei lavoratori che versano in una delle seguenti ipotesi:

  • Lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104, per se stessi, per asistenza ai figli, genitori e coniuge e fratelli non autosufficienti.
  • Lavoratrici e lavoratori che nel corso dell’anno civile (1/1 – 31/12) abbiano subito un infortunio riconosciuto dall’Inail di durata pari o superiore a quaranta giorni
  • Lavoratrici o lavoratori che iscrivono i propri figli all’asilo nido e /o scuola materna
  • Lavoratrici o lavoratori che iscrivono se stessi o i propri figli all’università
  • Contributo annuo per i libri scolastici per i figli di lavoratrici e lavoratori iscritti alle scuole medie inferiori a partire dall’anno scolastico 2016/2017
  • Contributo annuo per i libri scolastici per i figli di lavoratrici e lavoratori iscritti alle scuole medie superiori a partire dall’anno scolastico 2016/2017
  • Contributo per la nascita di un figlio/a o adozione di un figlio/a

Misura del sussidio

  • Euro 200,00 (duecento/00) al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti punti a),  b) e c) in corso di anno civile (1/1 – 31-12).
  • Euro 300,00 (trecento/00) al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti punti d) e g) in corso di anno civile (1/1 – 31-12).
  • Euro 150,00 (centocinquanta/00) al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti punti e) in corso di anno civile (1/1 – 31-12).
  • Euro 200,00 (duecento/00) al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti punti f) in corso di anno civile (1/1 – 31-12).

Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore di beneficiare di tale forma di intervento, l’azienda deve presentare all’E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica entro sei mesi successivi all’evento.

Alla domanda devo essere allegato copia del LUL e documentazione attestante gli eventi (certificato d’iscrizione, autorizzazione ad usufruire dei permessi L. 104/1992, certificato di infortunio, certificato di nascita)

Criteri di erogazione dei sussidi

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal fondo.

Le domande verranno esaminate dall’EBM e verrà comunicato l’esito entro e non oltre 30 giorni dalla prestazione della domanda.

Le indennità sono da ritenersi al lordo di eventuali ritenute fiscali.

 

In allegato il nuovo regolamento EBM valevole per l’anno in corso: