AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO CONDIVISO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Si riportano di seguito alcune novità e modifiche del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato lo scorso 6 aprile, che fornisce alle imprese le ultime direttive volte ad assicurare la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro. Tale intervento sostituisce i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020 alla luce dei più recenti provvedimenti governativi (in particolare, il DPCM del 2 marzo scorso e le circolari del Ministero della salute adottate dal maggio scorso).

Quanto ai contenuti, oltre all’aggiornamento delle fonti di riferimento, il Protocollo presenta alcune novità che rendono necessarie alcune modifiche delle misure anti-contagio già adottate dalle aziende.

1.Dispositivi di protezione individuale (art. 74, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il Protocollo chiarisce espressamente che le mascherine da utilizzare sul luogo di lavoro (e da indicare nell’apposita informativa da pubblicare in modo visibile nei locali aziendali) sono, di norma, quelle “chirurgiche” reperibili in commercio, di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27. Naturalmente il riferimento alle mascherine chirurgiche fa salva l’ipotesi in cui, per i rischi connessi alla mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di altra tipologia. Il Protocollo aggiunge, inoltre, che l’uso delle mascherine non è necessario nel caso di attività lavorativa svolta in isolamento, come previsto dal DPCM del 2 marzo scorso.

 

2.Rientro in azienda di lavoratore positivo al Covid-19

Il Protocollo chiarisce espressamente che il lavoratore che abbia contratto il Covid-19 e che dopo il 21° giorno dalla diagnosi risulti ancora positivo, potrà essere riammesso al lavoro soltanto in seguito alla negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.

Tale previsione è di maggior rigore rispetto a quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, con cui si prevede che i soggetti “positivi a lungo termine”, se asintomatici da almeno una settimana, possano interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei primi sintomi.

 

3.Trasferte nazionali e internazionali dei lavoratori

È cambiata la previsione del Protocollo del 24 aprile 2020 che disponeva la sospensione o l’annullamento, senza alcuna deroga, di trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Infatti, il Protocollo in commento specifica che il datore di lavoro, in collaborazione col Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve tenere conto, nell’organizzazione delle trasferte nazionali e internazionali dei lavoratori, della tipologia di trasferta e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. Ne consegue che, ove ritenuti necessari od opportuni, detti spostamenti sono oggi consentiti.

 

4. Formazione in aula

Restano sospesi gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula con le deroghe previste dall’art. 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021[1], ferma la possibilità di ricorrere alla formazione a distanza.

 

5.Sorveglianza sanitaria – Medico Competente

Il Protocollo specifica che la sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione, in quanto permette di poter intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio in azienda e di poter fornire ai lavoratori l’informazione e la formazione per contrastare la diffusione del contagio. In tale contesto, vengono meglio specificate le attività in capo al Medico Competente, il quale:

  • collabora con il datore di lavoro, l’RSPP e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) nell’identificazione e nell’attuazione delle misure volte al contenimento del contagio da Covid-19;
  • attua la sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori c.d. “fragili” di cui all’art. 83 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 conv. L. 77/2020), secondo quanto previsto dalla Circolare dei Ministeri della Salute e del Lavoro del 4 settembre 2020;
  • può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening per il contenimento della diffusione del virus e la tutela della salute dei lavoratori, in considerazione dell’andamento epidemiologico;
  • collabora con l’Autorità sanitaria per l’identificazione dei c.d. “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.

Infine, per ciò che riguarda la riammissione al lavoro dopo infezione da Covid-19, viene specificato che soltanto i lavoratori che siano stati ricoverati in struttura ospedaliera devono essere sottoposti alla visita successiva ad assenza per motivi di salute per oltre 60 giorni continuativi (ex art. 41 c. 2, lett. e-ter del d. lgs. 81/2008), con cui il Medico competente valuta l’idoneità alla mansione e i profili di rischiosità specifica.

Si allega protocollo integrale.

 

Si ricorda che l’associazione ha istituito un servizio per il supporto alle aziende per l’assistenza personalizzata nell’applicazione del protocollo, variazioni richieste ed eventuali operazioni di messa a punto dello stesso.

Per ulteriori informazioni potete contattarci in sede.

 

 

[1] “Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.