AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL DECRETO – CURA ITALIA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 18  del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia ) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 si definisce con compiutezza il sistema di tutele per il sostegno al reddito a favore delle imprese in difficoltà.

Per una lettura più agevole all’utilizzo degli ammortizzatori alleghiamo una tavola riepilogativa.

PREMESSA

Cassa integrazione ordinaria (CIGO) ed Assegno ordinario sono strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa.

In particolare, il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO D.Lgs. 148/2015) è pari all’75,328% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (vedasi oltre per le specifiche tecniche). Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

L’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la  cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro , anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi – nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

In sintesi la cassa integrazione ordinaria è usufruibile dalle aziende manifatturiere in genere, l’assegno ordinario rimane ad appannaggio delle aziende non manifatturiere.

IL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n. 18 del 17 marzo 2020

La normativa di emergenza prevede che i datori di lavoro che – nel 2020 – sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” non è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto;

 

Procedura sindacale

Si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta; sarà quindi sufficiente inviare richiesta di attivazione ad Api Varese; sarà cura dell’associazione inviare l’informativa alle organizzazioni sindacali.

Inoltro della domanda all’Inps

Si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Periodi indennizzati

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

E’ sufficiente quindi che il lavoratore risulti assunto alla data del 23 febbraio per poter avere diritto alla speciale indennità di cassa mentre la durata, in via continuativa ma anche in via frazionata è pari a 9 settimane da usufruirsi entro la data del 31 agosto 2020.

Limiti di durata

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale COVID-19 sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

 

Contribuzione addizionale

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinari non si applica la contribuzione addizionale.

Disposizione particolarmente vantaggiosa per l’azienda che non è tenuta al versamento dei contributi addizionali che possono arrivare ad essere anche pari al 15% della retribuzione.

 

Modalità di pagamento

La Cigo è normalmente anticipata dal datore di lavoro ai dipendenti sospesi; l’aziende procederà quindi al recupero delle somme anticipate una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Inps

Per l’assegno ordinario è previsto, su istanza del datore di lavoro, il pagamento diretto da parte dell’Inps

 

CIGS STRAORDINARIA

Da ultimo, si fa presente che l’art. 20 del decreto-legge n.18/2020 prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

 

MASSIMALI PER LA CASSA INTEGRAZIONE ED ASSEGNO ORDINARIO

Le indennità sopra illustrate vengono erogate a ciascun dipendente nel limite del 75,328% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr

Operano, tuttavia, dei massimali, oltre i quali l’Inps non indennizza.

Per l’anno in corso i massimali per il settore manifatturiero sono di seguito riportati:

    • Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 939,89;

    • Lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66.

Per la determinazione dei massimali mensili di integrazione salariale e della retribuzione mensile di riferimento per l’individuazione del massimale applicabile in relazione al singolo lavoratore interessato, la circolare INPS n. 197/2015 fa riferimento alle ore lavorabili: per comodità delle imprese, provvediamo a riportare di seguito il prospetto recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2020.

(*) Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione  delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

Il numero delle ore lavorabili per ciascun mese andrà utilizzato sia per il calcolo della retribuzione mensile utile ai fini dell’individuazione del massimale da applicare per gli operai, sia per ottenere i divisori variabili mensili, validi per operai, impiegati e quadri – calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi – utili per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese.

Quindi la normativa prevede la corresponsione del trattamento di integrazione in misura pari all’importo del massimale qualora, confrontando tale valore con quello ottenuto applicando alla retribuzione utile per il calcolo dell’integrazione la percentuale del 75,328 (80%-5,84%), quest’ultimo importo risulti superiore al primo.

Ricordiamo la task force operativa dall’inizio dell’emergenza che Api Varese ha prontamente attivato.