Assegno nucleo familiare – livelli di reddito periodo 01/07/2017 – 30/06/2018

 

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25/02/2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a  meno -0,1 per cento.

L’art. 1 c. 287 della legge 28/12/15 n. 208 ha stabilito che “la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”

Pertanto poiché la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1 per cento, le tabelle con i livelli reddituali di riferimento e i valori mensili delle prestazioni per assegno nucleo familiare restano invariate.

L’INPS, con circolare n. 87 del 18 maggio 2017 informa quindi che a decorrere dal 1° luglio 2017 restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare Inps n. 92/2016) nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione

Per poter beneficiare degli assegni familiari dal 1° luglio 2017 e fino a tutto il 30 giugno 2018, l’interessato deve presentare una nuova domanda di assegno per nucleo familiare, dichiarando il reddito familiare conseguito nell’anno precedente, in questo caso quello relativo al 2016, compilando e presentando ai datori di lavoro l’apposita istanza (modello Anf/Dip – SR16) scaricabile dal sito Inps www.inps.it – sezione Modulistica.

Le nuove tabelle