BUONO BENZINA DA 200 EURO

Circolare 27/E del 14 luglio 2022 – Agenzia delle Entrate

 

Un breve riepilogo della normativa relativa al bonus carburante da 200€ sulla retribuzione di luglio 2022, con nota da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’ambito di applicazione e sulle istruzioni di erogazione.

L’Agenzia delle Entrate fornisce l’ambito di applicazione e le relative istruzioni per l’erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti, così come previsto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

La normativa era già stata da noi esposta nelle circolari pubblicate sui Notiziari n.13/2022 e n. 22/2022 e quanto esplicitato in esse rimane sostanzialmente invariato.

Non è previsto alcun limite reddituale come, invece, per l’erogazione dei 200 euro sulla retribuzione di luglio 2022, prevista dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022, ciò significa che i “buoni benzina”, che non sono agganciati ad alcun limite reddituale possono essere riconosciuti anche al personale dipendente con qualifica dirigenziale.

L’Agenzia delle Entrare ritiene che i buoni carburante (benzina, GPL, gasolio, metano, ma anche ricariche per veicoli elettrici) possano essere corrisposti da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti massimi normativamente previsti, senza alcuna necessità di preventivi accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, a meno che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, atteso che, in questi casi, i buoni vengono corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

La nota dell’Agenzia chiarisce che il costo connesso all’acquisto dei “buoni carburante” è integralmente deducibile dal reddito di impresa, attesa la correlazione stretta con il rapporto di lavoro dipendente dei soggetti ai quali vengono erogati.

Non sussiste nessun obbligo specifico e il datore è libero di erogarli o meno, come è libero di erogarne meno dell’importo massimo o di erogarli in maniera non uniforme tra i possibili interessati (la norma non fa alcuna distinzione tra contratto a tempo pieno e contratto a tempo parziale, tra tempo indeterminato, determinato od intermittente).

Questa, tuttavia, non appare l’unica strada in quanto l’imprenditore potrebbe correlare l’erogazione ad un accordo sindacale già in essere finalizzato al raggiungimento di alcuni risultati misurabili entro la fine del corrente anno come ricordato dalla nota dell’Agenzia delle Entrate. 

Fino al tetto dei 200 euro non è previsto alcun contributo ed alcuna tassa: essi si aggiungono ai 258,23 euro del comma 3 dell’art. 51 del DPR n. 917/916 come già da noi evidenziato. Sul LUL quindi si dovranno distinguere le due voci.

La circolare n. 27/E chiarisce che:

  1. Esclusivamente per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i valori e le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono (c.d. “principio di cassa allargato”);
  2. In base a principio di cassa la retribuzione va imputata in base al momento di effettiva percezione da parte del dipendente: tale momento è quello in cui il provento (in questo caso il buono carburante) esce dalla sfera di disponibilità del datore ed entra in quella del lavoratore, pur se lo stesso benefit viene utilizzato in un momento successivo. I buoni carburanti non possono essere sostituiti da altri buoni (ad esempio quelli della spesa) o dal contante. I buoni devono essere erogati entro il 12 gennaio 2023 (secondo la circolare n. 27/E che richiama il principio di cassa allargato), ma possono essere materialmente spesi entro la data di scadenza che risulta riportata sugli stessi (quindi anche nel corso del 2023).

Erogazione dei buoni carburante in sostituzione di premi di risultato

La legge di conversione ha eliminato dal testo originario l’inciso, riferito ai buoni carburante “a titolo gratuito”: la cosa non è sfuggita all’Agenzia delle Entrate che ha sottolineato come sussista la possibilità che l’erogazione dei buoni avvenga per finalità retributive, cosa che può accadere per i premi di risultato ex art. 1, comma da 182 a 190 della legge n. 208/2015.

Qualora si intenda seguire questa strada l’Agenzia ricorda che:

  1. La norma è limitata al corrente anno: di conseguenza i buoni carburante debbono essere erogati nel 2022;
  2. Se il dipendente richiede l’erogazione dei buoni benzina quale premio di risultato, l’esenzione dall’imposta vale sia per il 258,23 euro che per i buoni carburante fino a 200 euro.

E’ possibile erogare i buoni esclusivamente ai dipendenti in forza perché la disposizione parla di personale dipendente e non di lavoratore ex dipendente.