PRIME INDICAZIONI CIRCA IL NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 121 del 25 maggio 2022) il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell’economia e Finanza di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dal titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il decreto contiene le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini.
A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare entro sessanta giorni ulteriori decreti:

  • Un decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese
  • Un decreto che fisserà i diritti di segreteria
  • Un decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
  • Un decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di comunicazione.

Dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, sapremo la data utile per adempiere a questa nuova comunicazione.
Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

Ulteriori informazioni saranno fornite in base all’evoluzione dell’adozione dei decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico.