COVID19: NUOVO DPCM 18 OTTOBRE 2020 – DISPOSIZIONI VALIDE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA – DISPOSIZIONI VALIDE FINO AL 06 NOVEMBRE 2020

DPCM 18 OTTOBRE 2020

Il 18 ottobre il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato un nuovo decreto, che prevede delle novità in merito alle misure da adottare per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Le norme indicate nel DPCM avranno validità dal 19 ottobre fino al 13 novembre compreso.

Il nuovo DPCM modifica e integra quello del 13 ottobre 2020 in ottica della continua evoluzione della situazione epidemiologica.

Si evidenziano in particolare i seguenti punti:

  • Viene fortemente consigliato, ove possibile, l’attività di smartworking, svolto al proprio domicilio, e l’effettuazione di riunioni a distanza come forma di prevenzione e tutela dal rischio di diffusione del contagio;
  • Si raccomanda la redazione e l’applicazione dei protocolli anticontagio messi a punto con il decreto del 24 Aprile e si consiglia di verificarli e di ricordare le regole ai vari dipendenti.
  • Si raccomanda di seguire le indicazioni sui comportamenti da tenere e le regole da seguire, sulla base delle linee guida per ciascuna attività.

 

Inoltre si ricorda:

  • La raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
  • la misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, e di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Per altre disposizioni previste dal DPCM in tema di rapporti e gestione del lavoro si rimanda alla circolare dell’Area Sindacale dell’Associazione.

Il testo completo del DPCM del 18 ottobre è scaricabile da:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf

ORDINANZA 620 REGIONE LOMBARDIA

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova Ordinanza con validità dalle ore 00.00 di sabato 17 ottobre 2020 fino a venerdì 06 novembre 2020 in materia di contrasto al Coronavirus.

Tra i principali punti previsti dall’Ordinanza si segnala:

Misure anti-movida:

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
  • E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
  • Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
  • E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
  • E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
  • I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio

  • Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale

  1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio:

situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.

Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Sono confermate le disposizioni delle ordinanze:

  • 4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
  • Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
  • Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.

È revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

Si ricorda che l’associazione è disponibile a fornire il proprio supporto per la stesura del protocollo aziendale o l’aggiornamento dello stesso.