DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 RECANTE – ACCESSO AL CREDITO E ADEMPIMENTI FISCALI

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 RECANTE
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI”

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.

ART. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo
restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre, l’impresa beneficiaria:

  • alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
  • alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:

  • per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La percentuale massima di garanzia è pari al:
–         90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
–         80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
–         70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

  • per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedura per l’accesso alla garanzia
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

ART.2 Misure di sostegno per l’esportazione e l’internazionalizzazione
sono state ampliate le prerogative della SACE e le garanzie concesse per le esportazioni

ART. 4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
Fino alla durata dell’emergenza, per la firma dei contratti bancari è ammesso esprimere il proprio consenso mediante mail non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.

La disposizione in commento stabilisce che: “Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, prima parte, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo.

ART.5 Differimento entrata in vigore del codice della crisi 
È posticipata l’entrata in vigore al 1 settembre 2021 del codice della crisi

ART.6 Disposizioni in materia di riduzione del capitale 
Fino al 31.12.2020 sono sospesi gli effetti del Codice civile agli artt. 2446, 2447, 2482 bis e ter per i casi di riduzione del capitale sociale.

ART.7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio 
La continuità aziendale per i bilanci relativi al periodo in corso al 31.12.2020 si presume se sussiste per il bilancio precedente.

ART.9 Accordi di ristrutturazione e Concordati preventivi 
Sono stati prorogati di 6 mesi i termini per le procedure indicate

ART.10 Disposizioni temporanee in materia di fallimento
Tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (ad eccezione di quelle proposte dal PM) presentate tra il 9/3/2020 e il 30/6/2020 sono improcedibili

ART.11 Sospensione titoli di credito
Sono sospesi fino al 30 aprile tutti i tioli di credito (es. cambiali) scadenti tra il 9/3 e il 30/4 2020

ART.13 Fondo centrale di garanzia
Fino al 31.12.2020 si applicano le seguenti misure:

  • garanzia concessa a titolo gratuito
  • importo massimo garantito è elevato a 5ml di €
  • la % di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% per le operazioni fino a 72mesi con delle condizioni da verificare per ciascun beneficiario
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo nella misura dell’80% nella garanzia diretta i finanziamenti rinegoziati purchè ci sia un incremento di credito
  • la garanzia del fondo è estesa per le operazioni soggette a sospensione
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% nuovi finanziamenti concessi a PMI la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza covid-19 di durata massima 72 mesi e un importo non superiore al 25%dell’ammontare dei ricavi come da ultimo bilancio e comunque non superiori a 25.000€
  • in favore dei soggetti con ricavi inferiori a 3.200.000€ e danneggiati dall’emergenza Covid-19 la garanzia di Sace può arrivare fino al 100% cumulandola con un ulteriore garanzia concessa da confidi o altri abilitati al rilascio di garanzia.

Art.18 Sospensione versamenti tributari e contributivi (at.18)
Per le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50ml€, che hanno subito nei mesi di marzo 2020 e/o aprile 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente sono sospesi i versamenti relativi all’IVA e alle ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilato.
La sospensione dei versamenti IVA opera a prescindere dal calo del fatturato ai soggetti con sede legale/operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi sono versati in un’unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 30 giugno 2020, senza sanzioni ed interessi.

ART.22 Disposizioni su trasmissione e consegna CU
Per l’anno 2020 il termine è prorogato al 30.04.2020.
La sanzione per tardiva trasmissione della CU non si applica se le certificazioni sono trasmesse all’agenzia entro il 30.04

ART.30 Credito d’imposta per acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
È previsto il credito d’imposta del 50% per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali sul luogo di lavoro per proteggere i lavoratori dall’esposizione ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza.

 

Per informazioni:

Sara Beverina

sara.beverina@api.varese.it | 0332 830 200 int. 303